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Finalmente una CTR. Illegittima la notifica tramite PEC

La CTR della Campania, con la Sentenza n. 9464 del 9.11.2017, è la prima sentenza d’appello che dichiara illegittima la notifica di cartella tramite PEC.

Nei fatti. La contribuente, tramite l’impugnazione di estratti di ruolo, impugnava la cartella di pagamento, presuntivamente prima notificata. Il ricorrente eccepiva che solo tramite l’accesso agli sportelli dell’Agente della riscossione acquisiva la conoscenza della notifica di tale cartella inviata tramite PEC.

Tra i motivi di ricorso veniva eccepita anche l’inesistenza della notifica della cartella, perché avvenuta completamente furi dal dettato normativo (Art. 26 D.p.r. n. 602/1973, D.Lgs. n. 82/2005, D.p.r. n. 68/2005 e D.P.M.C. del 13/11/2004).

Si costituivano in giudizio sia l’Agente della riscossione, che l’Agenzia delle Entrate. Le parti resistenti, però, non producevano:

– copia della cartella presuntivamente inviata tramite PEC;

– copia SEMPLICE delle ricevute (senza attestazione di conformità).

 

La resistente eccepiva, successivamente, la non provata notifica della cartella (la stessa non era stata prodotta e venivano prodotto semplici copie) e contestava la conformità delle copie semplici con l’originale.

La CTP accoglieva il ricorso perché l’Agente della riscossione non aveva, appunto, provato la notifica della cartella:

 

L’Agenzia delle Entrate ricorrenza in appello avanti la CTR Campania.

Quest’ultima, però, confermava la sentenza di primo grado statuendo che:

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