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La Ex-Equitalia può difendersi con gli Avvocati?

Orbene, oggi sul quotidiano il Sole24ore vi è un articolo su un’Ordinanza della Cassazione che, a detta di tale articolo, la questa pronuncia statuirebbe la possibilità per il Riscossore di farsi difendere da Avvocati del Libero Foro.

Tuttavia, letta tale sentenza, a noi non sembra che tale pronuncia stabilisca la possibilità dell’Agente della Riscossione di utilizzare Avvocati fuori dalla sua struttura.

In buona sostanza tale Ordinanza n. 25625 del 15/10/2018 della Cassazione non stravolge il chiaro testo dell’art. 11 D.Lgs. n. 546/1992, come modificato dall’art. 9, comma 1, let. d), n. 1, del D.Lgs. n. 156/2015.

Ma andiamo con ordine ed analizziamo tali due articoli

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Art. 11 e art 12 D.Lgs. n. 546/1992, come modificato dall’art. 9 del D.Lgs. n. 156/2015

L’art. 11, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992 è stato modificato dall’art. 9, comma 1, lett. d), n. 1, del D.Lvo. n. 156/2015 e dal 01 gennaio 2016 è in vigore la seguente disposizione:

In altri termini, il Riscossore non può farsi rappresentare in processo con Avvocati del libero Foro, ma solamente con professionisti della propria struttura.

Per meglio comprendere tale novella legislativa è opportuno analizzare l’art. 11 con l’art. 12 entrambi del D.Lgs. n. 546/1992.

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L’art. 11 D. LGS. n. 546/1992

E’ relativo alla rappresentanza processuale (legitimatio ad processum) delle parti. Tale legitimatio ad processum concerne la capacità di poter stare in giudizio. Quindi di poter diventare parte processuale di un processo.

L’art. 11 ha come oggetto, proprio, il potere di compiere e ricevere tutti gli atti processuali (in buona sostanza è il potere di sottoscrivere gli atti).

In tal caso il Riscossore non può farsi rappresentare in atti da Avvocati del Foro libero. Ciò, perché, ex lege¸ tale potere di rappresentanza processuale è ESPRESSAMENTE (art. 11 D.Lgs. b. 546/1992 come modificato nel 2015) vincolato e limitato a soli professionisti interni alla struttura del Riscossore.

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L’art. 12 D. LGS. n. 546/1992

Tale articolo 12 concerne, invece, la difesa tecnica durante il processo. Quindi, la possibilità di essere presente e discutere con i Giudici e le controparti, solo in udienza.

Esso riguarda il potere di difendere la parte (consigliare le tattiche difensive, anche durante l’udienza).

Per di più, tale art. 12 D. Lg.s n. 546/1992 è relativo alla difesa tecnica, ma solo per le parti “private”: “Le parti, diverse dagli enti impositori, dagli agenti della riscossione e dai soggetti iscritti nell’albo (…) devono essere assisti in giudizio da un difensore”.

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L’interpretazione dell’art 11 assieme all’art. 12 D.Lgs. n. 546/1992

Quindi, se dobbiamo interpretare l’art. 11 assieme all’art. 12 del D. Lgs. n. 546/1992 si deve concludere che:

Quindi il Riscossore non può rilasciare procure ad Avvocati del Libero Foro con indicato “delega a rappresentarla e difendermi”. Con la dicitura “delega a rappresentarla” è chiara la volontà di concedere la capacità di stare in giudizio (legittimatio ad processum) all’Avvocato del libero Foro. Pertanto, vi sarà palese violazione dell’art. 11 (letto assieme all’art. 12) del D. Lgs. n. 546/1992, come modificato dall’art. 9, comma 1, lett. d, n. 1, del D. Lgs. n. 156/2015.

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La trasformazione di Equitalia in Agenzia delle Entrate-Riscossione conferma che essa non può difendersi con Avvocati

A conferma di quanto sopra vi è un ulteriore elemento: le novità introdotte dall’art. 1 D.L. n. 193/2016 (norma che ha cancellato la ex Equitalia).

Tale norma ha trasformato la Società per Azioni Equitalia Servizi di Riscossione in un Ente Pubblico.

In buona sostanza all’Agenzia delle Entrate è stata attribuita anche la funzione di riscossione, tramite Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Ebbene, l’art. 1, comma 8, del D.L. n. 193/2016 prevede (vedi anche altre sentenze):

Quindi, la regola ordinaria è la rappresentanza processuale con Avvocati della struttura del nuovo Ente Pubblico oppure tramite l’Avvocatura dello Stato, mentre l’eccezione, su “specifici criteri”, prevede il patrocinio e di Avvocati del libero Foro.

Quindi la “trasformazione” del Riscossore in un’articolazione dell’Agenzia delle Entrate conferma e consolida l’interpretazione dell’art. 11 del D .Lgs. n. 546/1992, che impone al Riscossore di essere rappresentato in processo solo da Avvocati della propria struttura.

Tale interpretazione è stata confermata anche da recente sentenza della stessa CTR Lombardia-Milano (che ha anche disatteso l’applicazione dell’art. 15, comma 2sexies, D. Lgs. n. 546/1992 per la difesa con Avvocati del libero Foro):

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La Sentenza in oggetto

La Suprema Corte affronta la problematica questione della difesa del Riscossore tramite Avvocati del Libero Foro solamente valutando una eccezione di tardività del ricorso in Cassazione. La questione della legitimatio ad processum è stata quindi affrontata in modo indiretto e veloce.

La Cassazione afferma:

La disposizione della Suprema Corte non statuisce che il Riscossore può stare in giudizio con Avvocati esterni, ma conferma proprio il contrario.

Il Supremo Consesso, partendo dalle modifiche all’art. 11, stabilisce che l’Agente della Riscossione può stare in giudizio per la difesa tecnica con Avvocati esterni. Appunto, subito dopo, richiama correttamente l’art. 12 D.Lgs. n.546/1992.

Quindi, NON è assolutamente vero che con l’Ord. n. 25625/2018 la Cassazione conferma la possibilità per il Riscossore di difendersi con Avvocati esterni, ma giusto il contrario.

Con tale pronuncia è stato definitivamente chiarito che il Riscossore deve costituirsi in giudizio solo con funzionari o Avvocati della sua struttura. Con le stesse modalità con cui si costituisce in giudizio l’Agenzia delle Entrate.

Quindi, considerando che ora il Riscossore è diventato una “struttura” , della stessa Agenzia delle Entrate, sarebbe illogico che per la Ex-Equitalia non valgano le stesse regole dell’Ufficio.

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