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Equitalia la trasformazione in Agenzia Entrate e gli Avvocati

La trasformazione del Riscossore conferma la non possibilità di difendersi con gli Avvocati

Si rafforza sempre più l’impossibilità per il Riscossore di difendersi in giudizio tramite Avvocati del libero Foro.

Già con la News del 29/12/2017 abbiamo indicato le sentenze di merito e le problematiche relative all’applicazione dell’art. 11 D.Lgs. n. 546/1992 (modificato dall’art. 9, comma 1, lett. d), n. 1, del D.Lgs. n. 156/2015), letto assieme all’art. 12 D.Lgs n. 546/1992.

In buona sostanza, dopo la modifica del D.Lgs. n. 156/2015 il Riscossore non può più stare in giudizio (legittimatio ad processum) con Avvocati che non siano inseriti nella propria struttura. L’Agente della Riscossione può stare in giudizio SOLO con propri di pendenti, oppure con l’Avvocatura dello Stato.

In riferimento a tale netta presa di posizione del legislatore (mosso solo da esigenze di contenimento della spesa pubblica), nulla rilevano le disposizioni dell’art. 12 D.Lgs n. 546/1992, che concernano solo la distinta figura della difesa tecnica. Quest’ultima è del tutto distinta dalla capacità di stare in giudizio (legittimatio ad processum) dell’art. 11 (si veda la News del 29/12/2017).

Tuttavia, vi è da considerare un nuovo “tassello” a tale complicazione processuale per il Riscossore: la “trasformazione” del Riscossore da società di capitali (Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a. ) a Ente pubblico-economico (Agenzia delle Entrate-Riscossione).

Tale nuovo evento è messo ben in luce da due sentenze regionali di merito:

Tali pronunce, richiamando e confermando le precedenti pronunce (CTP Napoli n. 11055/2017; CTR Toscana n. 1783/2017; CTP Varese n. 310/2017; CTR Liguria n. 1745/2017) precisano che la stessa circostanza che Equitalia sia diventata un soggetto di diritto pubblico (Agenzia delle Entrate-Riscossione) comporta un chiaro assoggettamento del Riscossore alle regole che regolano proprio l’Agenzia delle Entrate.

Per tale ente pubblico, la facoltà di stare in giudizio è ex lege, da tempo, permessa soltanto da funzionari dipendenti della stessa Agenzia (CTR Piemonte n. 718 del 17 aprile 2018, pag. 5).

Per di più, l’art. 4 del Regolamento di Amministrazione n. 6 del 23 giugno 2017 stabilisce che il Nuovo Riscossore si avvale, per la capacità di stare in giudizio (legittimatio ad processum) solamente del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, dei proprio dipendenti e degli Avvocati del Libero Foro, ma secondo quanto stabilità dall’art. 1, comma 8, del D.L. n. 193/2016.

Quest’ultimo, in particolare per i giudizi Tributari, ulteriormente esclude la possibilità di stare in giudizio con Avvocati esclusi dalla struttura del Riscossore (CTR Lombardia n. 654 del 11 aprile 2018, pag. 2).

Precisamente, l’art. 1, comma 8, D.L. n. 193/2016 (dopo le modifiche della Legge di Conversione n. 225/2016; dell’art. 1, comma 11, secondo periodo, D.L. n. 148/2016; della Legge n. 172/2017 e dalla soppressione di tale art. 1, comma 11, da parte dell’art. 1, comma 39 Legge n. 205/2017 a far data dal 1 gennaio 2018) così stabilisce:

L’ente è autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato ai sensi dell’articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato, (…). Lo stesso ente può altresì avvalersi, sulla base di specifici criteri definiti negli atti di carattere generale deliberati ai sensi del comma 5 del presente articolo, di avvocati del libero foro, nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero può avvalersi ed essere rappresentato, davanti al tribunale e al giudice di pace, da propri dipendenti delegati, che possono stare in giudizio personalmente; (…) Per il patrocinio davanti alle commissioni tributarie continua ad applicarsi l’ articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. (…)”.

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