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Ipoteca illegittima se prima non è stata inviata una comunicazione preventiva

La Cassazione, con l’Ordinanza n. 326 del 09 gennaio 2019, ha statuito quello che era già chiaro dal testo di legge. Precisamente, è nulla l’iscrizione ipotecari del Riscossore se prima quest’ultimo non ha, obbligatoriamente, inviato la preventiva comunicazione di iscrizione di ipoteca ex art. 77, comma 2-bis, D.p.r. n. 602/1973.

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Iscrizione ipotecaria del Riscossore

Orbene, tra le diverse possibilità, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha anche la possibilità di garantire il proprio credito accendendo un’ipoteca su immobili del contribuente-debitore.

Tale procedura, però, non è, per così dir, libera, ma necessita di ben precisi presupposti. Vediamo i principali:

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La fattispecie oggetto della sentenza

Quanto sopra sembra chiaro e netto.

Tuttavia la società contribuente si è vista rigettare il ricorso, verso una illegittima iscrizione di ipoteca del Riscossore (per mancato invio della preventiva comunicazione), sia dalla CTP che dalla CTR.

La Suprema Corte, però, ha accolto le doglianze della ricorrente ed ha statuito l’obbligo di preventivo invio di una comunicazione da parte del Riscossore, prima che venga iscritta ipoteca.

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La decisione della Cassazione

Sul punto il Supremo Consesso ha stabilito:

– “prima di iscrivere l’ipoteca su beni immobili ai sensi dell’art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (…) deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termini – (…) – per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l’omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocessuale comporti la nullità dell’iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento” (Cass. n. 326/2019).

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