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La Costituzione del Riscossore con Avvocato è inammissibile e NON sanabile

La CTR della Lombardia n. 5620 del 27 dicembre 2018 ha ampliato il principio statuito dalla Suprema Corte sulla illegittima costituzione dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione tramite Avvocati del Libero Foro. Tuttavia la CTR della Lombarda ha argomentato e deciso sul motivo per cui tale difetto di costituzione è anche NON sanabile.

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L’inammissibile la costituzione del Riscossore tramite Avvocato

Come argomentato nella News del 4 gennaio 2019 e in quella del 12 novembre 2018, l‘art. 9 del D.Lgs. n. 156/2015 ha modificato l’art. 11, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992 e, quindi, ha expressis verbis ha escluso la possibilità per gli Enti, ed in particolare per il Riscossore, di potersi costituire in giudizio tramite avvocati iscritti nel libero Foro.

In buona sostanza, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione può stare in giudizio SOLO con propri funzionari, oppure tramite l’Avvocature di Stato. Ciò per chiari fini di contenimento dei costi della struttura pubblica.

Solamente in via residuale ed eccezionale l’Agenzia delle Entrate-Riscossione può difendersi, con Avvocati, liberi professionisti, iscritti nel libero Foro.

Tale scelta deve ottemperare i seguenti principi:

Inoltre, la decisione di avvalersi di Avvocati del libero Foro per la difesa in giudizio deve chiaramente riportare la:

a) presenza di un “caso speciale”;

b) presenza di una preventiva, apposita e motivata delibera dell’organo deliberante;

c) la prova che la delibera sia stata sottoposta agli appositi organi di vigilanza;

(tutti tali documenti devono poi essere prodotti in giudizio, nell’atto della costituzione).

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La NON sanabilità del difetto di costituzione del Riscossore

Come sopra argomentato, l’art. 11, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992 (come modificato dal D.Lgs. n. 156/2015) esclude per il Riscossore di potersi costituire in giudizio tramite avvocati iscritti nei liberi Foro. Tuttavia, l’art. 12, comma 10, D.Lgs. n. 546/1992 prevede la possibilità di sanare tale radicale vizio di procura processuale.

Tale sanabilità, però, è esclusivamente per le “parti, diverse dagli enti impositori, dagli agenti della riscossione”.

Precisamente, tale art. 12 è una norma che regola solamente la difesa tecnica (non, quindi, la rappresentazione processuale che è gestita dall’art. 11: “Capacità di stare in giudizio”) ed espressamente prevede al comma 10: “Si applica l’articolo 182 del codice di procedura civile ed i relativi provvedimenti sono emessi dal presidente della commissione o della sezione o dal collegio”.

Tale chiara e netta divisione tra parti privati e parti pubbliche (ad esempio: Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate-Riscossione) è stata ancor più evidenziata dal legislatore nell’atto di trasformare la precedente Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a. nel nuovo Ente Pubblico-Economico (Agenzia delle Entrate-Riscossione).

Quanto sopra è stato, appunto, statuito dalla CTR Lombardia:

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