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Notifica cartella: deve essere effettivamente spedita e recapitata la raccomandata informativa

La notifica delle cartelle di pagamento è, oramai, un atto complesso e non sempre il Riscossore segue perfettamente tutti i passaggi previsti dalla legge e dalle Supreme Corti (Cassazione e Corte Costituzionale). Particolari problemi comporta l’individuazione, da parte dell’Agente notificatore, di tutti i corretti adempimenti della notifica della cartella di pagamento nella circostanza in cui il destinatario (o le persone autorizzate al ritiro) non siamo presenti al momento della consegna dell’atto.

Su tali modalità due sentenza della Suprema Corte ben individuano, in riferimento all’invio e ricezione della, cosiddetta, raccomandata informativa, le relative problematiche: Cass. 1699 del 22 gennaio 2019 e Cass. 5083 del 26 febbraio 2019.

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Notifica in caso di assenza temporanea del destinatario

Come già argomentato nella nostra News del 05 febbraio 2019, in caso di mancanza temporanea del destinatario (assenza relativa), oppure di uno dei soggetti autorizzati a ricever l’atto (quelli indicati nell’art. 139 c.p.c.), la notifica della cartella non si considera se non sono adempiuti TUTTI i seguenti adempimenti (richiamate dall’art. 140 c.p.c. letto assieme all’art. 60, comma 1, prima parte, D.p.r. n. 600/1973 e dall’art. 26, comma 3, D.p.r. n. 602/1973):

a) depositare la copia da notificare presso il Comune;

b) fare l’affissione dell’avviso di deposito alla porta del destinatario;

c) spedire la raccomandata informativa per avvisare il contribuente che vi è un atto depositato in Comune;

d) ricevimento da parte del contribuente della raccomandata informativa oppure il trascorrere di 10 giorni dal suo invio.

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Problematiche relative alla Raccomandata Informativa

Come sopra anticipato tali due sentenze ben inquadrano le modalità che deve seguire l’Agente notificatore in relazione della raccomandata informativa. Quindi, ben delinea i possibili motivi di impugnazione della cartella.

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