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Prescrizione: opposizioni “recuperatorie” al pignoramento, vanno fatte valere al Giudice Tributario

La Cassazione, con l’Ordinanza n. 11900 del 07 maggio 2019, statuisce che le opposizioni ai pignoramento del Riscossore devono essere formulate avanti al Giudice Tributario, anche se si fa valere la prescrizione. Non possono essere instaurate avanti al Tribunale.

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La fattispecie oggetto della pronuncia

Un contribuente propone opposizione all’esecuzione immobiliare intrapresa dalla ex Equitalia. Tra i diversi motivi formulati veniva eccepita anche la non notifica delle cartelle sottostanti all’atto di pignoramento, nonché l’avvenuta prescrizione del diritto tributario portato in esecuzione.

Il Tribunale rigettava la richiesta di sospensione della procedura e, dopo aver concesso termine per l’iscrizione a ruolo della causa per il merito (per i tributari avanti allo stesso giudice, per i contributivi avanti al Giudice del Lavoro e per le contravvenzioni al Codice della strada al Giudice di Pace), dichiarò inammissibile l’opposizione.

La Corte d’Appello respingeva il gravame anche perché la forma dell’appello non poteva essere la corretta impugnazione della sentenza che ha rigettato l’opposizione all’esecuzione, visto che il Tribunale aveva espressamente qualificato tale opposizione come una opposizione agli atti (art. 617 c.p.c.). Doveva essere subito formulato il ricorso per Cassazione.

Avverso la decisione della Corte formulava ricorso in Cassazione il debitore-esecutato.

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La distinzione giurisprudenziale tra le forme di opposizione all’esecuzione e le impugnazioni avanti al Giudice tributario

La Cassazione, basandosi sulla pronuncia della Corte Costituzionale n. 114/2018, ha voluto ben rimarcare i presupposti delle opposizioni agli atti di pignoramento con le impugnazioni avanti al Giudice Tributario (oppure al Giudice del Lavoro per i contributi, nonché avanti al Giudice di Pace per le contravvenzioni).

Precisamente, la Consulta ha coordinato le seguenti norme:

E, in buona sostanza, ha stabilito che:

  1. se con il ricorso si contesta l’atto di pignoramento si contesta la pretesa tributaria (ad esempio la non notifica delle cartelle di pagamento), l’impugnazione va formulata avanti al Giudice Tributario.

  2. Se invece, con tale opposizione all’atto di pignoramento si eccepiscono circostanze che fanno decadere (o caducare) la pretesa tributaria dopo la notifica delle cartelle (ad esempio l’intervenuta prescrizione del credito dopo la notifica delle cartelle), l’autorità competente è il Tribunale ordinario in funzione di Giudice dell’esecuzione.

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In concreto. Si ha la fattispecie in cui ad un contribuente viene notificato un atto di pignoramento del Riscossore, ma mai ha ricevuto le precedenti e necessarie cartelle. Quindi, l’atto di pignoramento era il primo atto con cui il cittadino veniva a conoscenza di tali pretese tributarie (le precedenti cartelle, si ripete, non le aveva mai ricevute). Quindi vi sarà:

Prima della Cost. n. 114/2018, l’unica possibile impugnazione era avanti al Giudice dell’esecuzione, ma con i limiti stabili dall’art. 57, comma 1, D.p.r n. 602/1973 (sopra riportato). Quindi il contribuente non aveva possibilità di difendersi, inoltre non poteva contestare nel merito la pretesa, perché il Tribunale non è il Giudice che decide sui Tributi.

Dopo della Cost. n. 114/2018. Il Contribuente può, tramite l’impugnazione dell’atto di pignoramento, contestare anche i tributi, ma avanti al Giudice Tributario (superando così i limiti dell’57, comma 1, D.p.r n. 602/1973. Questa è la cosiddetta opposizioni recuperatorie

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La pronuncia della Cassazione

Considerando quanto sopra argomentato, la Suprema Corte ha “ampliato” tale principio considerando l’istituto della prescrizione e la possibilità di far annullare un atto non ricevuto tramite l’impugnazione del successivo.

In buona sostanza, in caso di eccezione di prescrizione, la Cassazione ha precisato che:

I Supremo Consesso ha pronunciato il seguente principio di diritto:

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