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Camera: ok, anche il Riscossore può avere l’Avvocato.

Come anticipato nella nostra News del 26 aprile 2019, presso la Camera dei deputati era stato depositato il Disegno di Legge n. 1074/2018 che, tra le altre proposte, formalmente (ri)dava all’Agenzia delle Entrate-Riscossione la possibilità di farsi difendere in giudizio da Avvocati di Libero Foro (con “buona pace” di tutte le sentenza della Cassazione che categoricamente escludevano tale possibilità per il Riscossore, si veda News del 14 maggio 2019). Clicca qui per veder il testo completo approvato dalla Camera.

Ora il testo passerà al Senato per l’approvazione definitiva.

Le principali novità sono:

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Art. 18: il Riscossore può difendersi con Avvocati

L’articolo 19 approvato dalla Camera dei Deputati espressamente prevede:

Quindi tre sono i punti centrali:

  1. tale articolo 11 è una norma che interpreta in modo autentico l’art. 1, comma 8 del D.L. n. 193/2016 e l’art. 43, comma quattro, R.D. n. 1611/1933;

  2. L’obbligo di avere “motivata delibera degli organi di vigilanza” perché il Riscossore non si faccia difendere dall’Avvocatura di Stato vale solo se:

    a) tale obbligo è previsto da convenzioni (tra Riscossore e Avvocatura);

    b) il Riscossore deve dichiarare che non vuole avvalersi di tale Avvocatura.

    Quindi si ritorna come era prima. La decisione, cioè, è riservata solo al Riscossore (si annullano, come sopra indicato, tutte le sentenze della Cassazione)

  3. L’obbligo di avere “motivata delibera degli organi di vigilanza” per non farsi difendere dall’Avvocatura di Stato NON si applica se la stessa Avvocatura dichiara di essere impossibilitata ad assumere le difese.

    Questa modifica sposa completamente il Protocollo d’Intesa tra Avvocatura di Stato e Agenzia delle Entrate-Riscossione del 22 giugno 2017 e il verbale di adunanza e di deliberazione del Comitato di Gestione dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione del 17/12/2018.

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Art. 17: preventivo contraddittorio

Tale articolo 17 modifica l’art. 6 del D.Lgs. n. 218/1997 (normativa sull’accertamento con adesione) e prevede un generico obbligo di instaurare un preventivo contraddittorio per gli atti dell’Amministrazione Finanziaria.

Tuttavia subito tale obbligo di contraddittorio preventivo lo esclude per tutti gli accertamenti parziali ex art. 41bis D.p.r. n. 600/1973. Si consideri che il 90% degli avvisi di accertamento posti in essere dall’Agenzia delle Entrate sono accertamenti parziali ex art. 41bis D.p.r. n. 600/1973.

Tale norma prevede:

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Art. 20. Limiti di pignoramento del Fisco: soppresso

Nella prima versione era previsto che NON vi poteva essere il totale e completo pignoramento del conto corrente del professionista o dell’imprenditore, ma le somme ivi presenti potevano essere pignorate dal Fisco solo nel limite di 1/6 (era il nuovo comma 2-quater dell’art. 72-ter D.p.r n. 602/1973.

Ora, però, tale nuovo comma 2-quater è stato soppresso. Quindi il Riscossore non avrà limiti nel pignorare le somme presenti nei conti correnti del professionista o dell’imprenditore.

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