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Intimazione di pagamento con un solo contributo unificato

Continuando la nostra “battaglia” contro l’ingiusto aumento del contributo unificato tributario in caso di impugnazione di atti che prevedono come presupposti precedenti cartelle (tipo intimazione di pagamento), si segnala la sentenza della C. T. P di Novara del 08 maggio 2019 (si veda anche News del 8/4/2019 e News del 30/8/2018)

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La fattispecie sottoposta alla CTP

Una nostra assistita impugnava avanti alla CTP di Novara un’intimazione di pagamento e, tra i vari motivi d’impugnazione, veniva formulato anche la NON notifica delle cartelle sottostanti.

Nella parte del ricorso, riservata alla dichiarazione del valore di lite ai fini del contributo unificato tributario, veniva specificatamente indicato che l’atto impugnato era solo l’intimazione di pagamento e la mancata notifica delle cartelle sottostanti erano solo un motivo per annullamento dell’intimazione, ex art. 19, comma 3, D.Lgs. n. 546/1992. Precisamente:

La contribuente corrispondeva puntualmente la somma di €250,00 a titolo di contributo unificato tributario.

La Cancelleria della CTP inviava un sollecito e poi un atto d’irrogazione sanzioni per il pagamento di ulteriore €648,75 a titolo di integrazione del contributo unificato, oltre alle sanzioni.

La CTP ha calcolato il contributo per l’atto d’intimazione e per tutte le cartelle (con oggetto tributi) sottostanti all’atto d’intimazione. Quindi per la Cancelleria tributaria la contribuente doveva ancora corrispondere la tassa di €648,75.

Veniva formulata tempestiva opposizione a tale atto d’irrogazione sanzioni e, tra i diversi motivi, veniva formulato:

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La decisione della CTP Di Novara

La Commissione Tributaria di Novara ha subito precisato che le modalità di calcolo del contributo unificato, anche considerando le modifiche legislative, è solo per i ricorsi cumulativi. Sussistono ricorsi cumulativi qualora con un solo ricorso si impugnano più atti che potevano essere impugnati con singoli ricorsi (più avvisi di accertamento impugnati da un singolo contribuente con un solo ricorso, per questione di economia).

L’art. 14 del D.p.r. n. 115/2002 precisa che il contributo unificato deve essere calcolato “per ciascun atto”. Tale dicitura, appunto, è relativa ai ricorsi cumulativi.

Se invece nel ricorso introduttivo (e nella dichiarazione ai sensi del Contributo Unificato) espressamente si impugna solo l’intimazione e la nullità delle sottostanti cartelle è solo un motivo d’impugnazione, il c.u.t. deve essere calcolato solo per un atto. Precisamente:

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