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NOTIFICA: prevale l’indirizzo indicato in dichiarazione, anziché quello comunicato all’anagrafe

La Suprema Corte, con l‘ordinanza n. 19699 del 22 luglio 2019, ha statuito che se vi è difformità tra l’indirizzo comunicato all’anagrafe e quello indicato nella dichiarazione dei redditi, in caso di notifica, prevale quest’ultimo.

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La Fattispecie oggetto della sentenza

Una contribuente impugnava avanti al giudice tributario una preventiva iscrizione d’ipoteca. Tra i vari motivi d’impugnazione formulava anche quello della mancata notifica del prodromico avviso di accertamento (in capo alla società – probabilmente di persone – della ricorrente). Quest’ultimo veniva notificato al domicilio fiscale dell’indirizzo indicato in dichiarazione dei redditi, ex art. 58 D.p.r. n. 600/1973, e non all’indirizzo effettivo della contribuente comunicato all’anagrafe (si preciso che il domicilio fiscale per le persone fisiche è la residenza e per le persone giuridiche è la sede legale).

La CTP rigettava il ricorso della contribuente e la CTR dichiarava la legittimità della condotta del Fisco confermando la sentenza di primo grado.

Ricorreva in Cassazione la cittadina eccependo l’errato interpretazione dell’art. 60 D.p.r. n. 600/1973, interpretato assieme all’art. 140 c.p.c, tutto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c..

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Gli articoli oggetto della sentenza

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La decisione della Cassazione

La Cassazione, con l’ordinanza in commento, ha statuito che, in base al principio di buona fede e nel rispetto del principio di affidamento, si deve considerare, per la notifica dell’avviso di accertamento il domicilio fiscale comunicato nella dichiarazione dei redditi, anziché quello di verso indicato all’anagrafe.

Precisamente:

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