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Decreto Crescita: NON è vero che il Riscossore può difendersi con Avvocati

Continuiamo con la nostra analisi del Decreto Legge n. 34 del 30 aprile 2019 (il cosiddetto decreto Crescita) rapportandolo con le novelle della Suprema Corte di Cassazione. In particolare qui analizziamo e spieghiamo perché il nuovo art. 4 novies del Decreto Crescita (norma di interpretazione autentica) non modifica la situazione fattuale che il Riscossore non può più farsi difendere da Avvocati del Liberio Foro (si veda anche NEWS del 20/11/2019 sulla Cassazione a Sezioni Unite)

Si consideri pure che la Suprema Corte, con l’Ordinanza n. 18350 del 9 luglio 2019, ha sollevato la questione della possibile rappresentazione processuale e difesa del Riscossore tramite Avvocati del Libero Foro alle Sezioni Unite della Cassazione.

Il punto preminente, quindi, è se dopo la novella dell’art. 4-Novies del Decreto Crescita è ancora necessaria tale decisione delle Sezioni Unite. Secondo noi, Si. La norma di interpretazione autentica del Decreto Crescita non risolve la questione, anzi la complica.

1. Analisi dell’art. 4 novies del Decreto Crescita

L’art. 4 novies è una norma di interpretazione autentica, cioè non inserisce nessun nuova disposizione nell’ordinamento giuridico, ma indica la regolare interpretazione di norme già esistenti.

Precisamente tale articolo 4 novies interpreta:

Sono norme che regolano e disciplinano:

  1. la trasformazione del Riscossore da Equitalia S.p.A. a Agenzia delle Entrate-Riscossione (Ente pubblico economico);

  2. la legitimatio ad processum (capacità di stare in giudizio) di tale nuovo Riscossore

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Analizziamo tale norma di interpretazione autentica:

L’art. 4 novie statuisce:

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Ebbene tale articolo, in buona sostanza, afferma due principi base:

  1. solo se (“esclusivamente”) vi sono giudizi riservati all’Avvocatura per il tramite di un accordo tra quest’ultima ed il Riscossore (“su base convenzionale”), allora vi può essere la scelta di farsi difendere da Avvocati del libero Foro.

  2. Se vi sono giudizio che sono già, per legge, riservati esclusivamente all’Avvocatura dello Stato, non vi può essere la rappresentanza processuale con Avvocati del libero Foro (non vi è, appunto, una “base convenzionale”)

Quindi, si ripete, se la rappresentanza in giudizio è esclusivamente riservata all’Avvocatura, non si rientra nella interpretazione autentica dell’art. 4 novies e, quindi, il Riscossore per difendersi in giudizio non può avvalersi di Avvocati del Libero Foro.

2. Analisi dell’art. 1 del Decreto Legge n. 193/2016

I commi che ci interessano di tale articolo sono tre: 2, 3 e 8.

Il comma 8 è quello richiamato dall’art. 4 novies sopra indicato, con oggetto la rappresentanza processuale:

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Gli altri due commi, invece, sono molto più interessanti:

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In buona sostanza il comma 2 ed il comma 3 dell‘art. 1 del D.L. n. 1963/2016 affermano:

Quindi il nuovo Riscossore (Agenzia delle Entrate-Riscossione) è un Ente pubblico (anche se Economico, è giuridicamente sempre un Ente pubblico). Pertanto deve sottostare alle discipline che regolano gli enti pubblici. Quindi anche quelle relative alla rappresentazione processuale dell’Ente (nonché quelle sulla sua competenza, ma questo è altro argomento).

3. Analisi dell‘art. 43 del Regio Decreto n. 1611/1933

Sopra, seppur sommariamente, abbiamo spiegato che il Riscossore può essere rappresentato e difeso in giudizio da Avvocati di Libero foro solo se la legge non prevede l’esclusiva competenza all’Avvocatura di Stato (sopra Punto 1).

Inoltre, abbiamo altresì precisato che per l’art. 1, commi 2 e 3, del D.L. n. 193/2016 il Riscossore oggi è l’Agenzia delle Entrate. Quest’ultimo esercita la riscossione tramite una sua propria struttura, appunto l’Agenzia delle Entrate-Riscossione (sopra Punto 2).

Ora analizziamo e dimostriamo che vi è l’obbligo per il Riscossore di difendersi,  quantomeno, tramite l’Avvocatura di stato.

L’art. 43, comma 1, R. D. n. 1611/1933, precisa:

La circolare n. 27/E del 28 maggio 2010 dell’Agenzia delle Entrate (a pagina 9) precisa:

Quindi, considerando l’art. 43, comma 1 del R.D. n. 1611/1933 e la prassi dell’Agenzia delle Entrate (Circ. n. 27/E del 28/5/2010), è certo che la rappresentanza processuale dell’Agenzia è, ex lege, attribuita solo a:

4. CONCLUSIONI

Considerando quanto sopra rappresentato, si evidenzia il punto di errore in cui è incorso il legislatore: il problema NON è l’interpretazione autentica dell’art. 1 del D.L. n. 193/2016 e dell’art. 43 del R.D. n. 1611/1933, ma la nuova forma giuridica dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Essa è l’Agenzia delle Entrate. Essa, quindi, è un Ente Pubblico (anche se economico è sempre un Ente Pubblico).

Serve un cambio di prospettiva: il centro è la qualifica giuridica data al nuovo soggetto Riscossore e non altro.

Quindi, se le norme che regolano la rappresentanza processuale dell’Agenzia delle Entrate non cambiano, anche per l’Agenzia delle Entrate-Riscossione rimane l’obbligo della rappresentanza e difesa processuale SOLO tramite:

Tale concetto sopra espresso, inoltre, ben si concilia con l’art. 11 del D.Lg.s n. 546/1992, modificato dall’art. 9, comma 1, D.Lgs. n. 156/2015:

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