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Chiedere l’estratto di ruolo non interrompe la prescrizione

La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 3990 del 18 febbraio 2020, ha finalmente chiarito una questione molto importante: chiedere al Riscossore una copia dell’estratto di ruolo non equivale ad interrompere la prescrizione dei debiti tributari/contributivi. Solo la domanda giudiziale e gli atti di costituzione in mora o di intimazione, possono interrompere il termine prescrizionale.

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La fattispecie oggetto della sentenza

Un contribuente impugnava, avanti al Giudice Tributario competente, 15 estratti di ruolo riferiti ad altrettante cartelle di pagamento.

Tra i diversi motivi d’impugnazione, il contribuente affermava di non aver mai ricevuto la notificata di tali cartelle di pagamento, nonché eccepiva l’intervenuta prescrizione dei debiti tributari dopo la presunta notifica delle cartelle.

La CTP accoglieva parzialmente il ricorso del contribuente. I Giudici Tributari accertavano la regolare notifica delle cartelle (impugnate tramite il ruolo), ma dichiaravano l’intervenuta prescrizione.

La decisione veniva impugnata avanti alla competente CTR che, in riforma della sentenza della CTP, dichiarava la non prescrizione per solo due cartelle (una è stata interrotta, per l’altra il termine non era ancora decorso).

Avverso tale sentenza della CTR ricorreva in Cassazione il Riscossore e l’Agenzia delle Entrate.

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I principi della Cassazione

La Suprema Corte, con l’ordinanza qui in commento, ha affrontato diverse importanti questioni:

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La impugnabilità delle cartelle tramite i ruoli

La Cassazione ha confermato che, avanti al Giudice Tributario, è ammissibile l’impugnazione del Ruolo. Precisamente, si può contestare eventuali cartelle mai notificate impugnando il ruolo (tramite l’estratto di ruolo, perché il ruolo è un flusso informatico e, materialmente, non è impugnabile).

Il Supremo Consesso ha precisato che, in una interpretazione costituzionalmente orientata, il contribuente ha diritto di:

  1. impugnare l’atto che gli è stato notificato entro 60 giorni (art. 19 . D.Lgs. n. 546/1992)

  2. impugnare l’atto mai notificato tramite il successivo atto correttamente notificato entro i relativi 60 giorni (art. 19, comma 3, D.Lgs. n. 546/1992);

  3. impugnare l’atto non notificato tramite il ruolo. E’ la cosiddetta difesa anticipata: se la cartella non è stata correttamente notificata, il contribuente può anticipare la difesa ad un momento precedente alla notifica del successivo atto (è il punto 2) tramite la richiesta dell’estratto di ruolo (si veda anche la News del 27/09/2019). Anche in questo caso l’impugnazione deve essere effettuata entro i 60 giorni dal rilascio del ruolo.

Precisamente la Suprema Corte ha statuito:

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Ammissibile l’impugnazione del ruolo per far accertare la prescrizione, anche se le cartelle sono state correttamente notificate

La Cassazione ha anche precisato che, pur essendo le cartelle regolarmente notificate, il contribuente può impugnare i ruoli (tramite gli estratti di ruolo) per far accertare la prescrizione dei tributi avvenuta dopo la notifica di tali cartelle:

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La richiesta del ruolo non interrompe la prescrizione

Punto centrale di tale ordinanza è la chiara posizione assunta dalla Suprema Corte: la richiesta agli uffici del Riscossore, di una semplice stampata del ruolo, non comporta interruzione della prescrizione:

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