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GESTIONE SEPARATA INPS

La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 13601 del 2 luglio 2020, ha confermato che il diritto dell’INPS di pretendere i contributi per la Gestione Separata, si prescrive in 5 anni da quando tali contributi si dovevano corrispondere (16 giugno: acconto e saldo). Inoltre, non interrompe la prescrizione la semplice ignoranza del soggetto di doversi iscrivere alla Gestione Separata dell’INPS (si veda anche News del 24/9/2019)

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La fattispecie oggetto della sentenza

Un avvocato, regolarmente iscritto al Foro di Competenza, non si era iscritto alla relativa cassa previdenziale, non essendovi obbligato secondo le regole forense ed in base al reddito.

Per evoluzioni normative, l’INPS ha iscritto d’ufficio il professionista alla Gestione Separata. L’Inps comunicava tale iscrizione (per contributi anno d’imposta 2010) in data 7/7/2016).

Per l’INPS il termine di prescrizione decorre (dies a quo) dalla trasmissione telematica della dichiarazione dei redditi per l’anno 2010: 31/10/2011.

Per il contribuente, che impugnava l’avviso dell’INPS, la prescrizione ha come dies a quo il giorno in cui tali contributi dovevano essere corrisposti: 16 giugno 2011 (termine per il saldo dei contributi per l’anno 2010).

Il Tribunale e poi anche la Corte d’Appello davano ragione all’Avvocato.

L’INPS impugnava la decisione della Corte avanti alla Cassazione eccependo, principalmente, la presenza di un fatto concreto che impediva di far decorrere la prescrizione. Precisamente: il contribuente, essendo avvocato, non poteva non sapere che sarebbe stato iscritto d’ufficio dall’INPS alla Gestione Separata. Tale ignoranza è un fatto che impedisce il decorrere della prescrizione.

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La decisione della Cassazione

La Suprema Corte, con tale ordinanza, conferma che:

Tuttavia tale pronuncia individua un ulteriore passaggio, che si può dividere i due parti:

Precisamente la Suprema Corte ha affermato:

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