Prescizione

Anche l’INPS si arrende, la prescrizione dei contributi è di 5 anni e decorre dalla data del previsto pagamento

Scarica la circolare INPS n. 124 del 20 settembre 2019

L’Istituto previdenziale, con la Circolare n. 124 del 20 settembre 2019, si è allineata alla giurisprudenza della Suprema Corte (a partire dalla Cass. SS. UU. n. 23397/2016), che statuisce il termine di 5 anni per la prescrizione dei crediti contributivi.

Tuttavia tale circolare ulteriormente chiarisce che tale termine di prescrizione non decorre (dies a quo) da quando il reddito del contribuente è certo (dall’invio della dichiarazione dei redditi), ma decorre da quando tali contributi dovevano essere pagati (si veda Cass. n. 19640/2018 News del 21/9/2018; Cass. n. 14410/2019 News del 6/6/2019; Cass. n. 9270/2019; Cass. n. 30362/2018).

Per l’individuazione di tale dies a quo tale circolare distingue tra pagamenti del datore di lavoro in unica soluzione, oppure pagamenti in modo dilazionato. Per tale ultima modalità di pagamento il dies a quo decorre dall’ultima rata.

Schematizzando

ARGOMENTO DELLA CIRCOLARE

SPIEGAZIONE

Termine di prescrizione

Il termine di prescrizione è quello indicato, anche dalla Giurisprudenza, nell’art. 3 della Legge n. 335/1995: quinquennale

Dies a quo in generale

Il giorno da cui far partire la prescrizione quinquennale non è più la data dell’invio della dichiarazione dei redditi (solitamente a fine settembre dell’anno successivo a quello d’imposta*), ma il giorno in cui tali contributi dovevano essere pagati dal datore di Lavoro. Quindi, circa, un anno prima dell’invio della dichiarazione dei redditi.

Dies a quo con pagamento in unica soluzione

Nel caso in cui il Datore di Lavoro non abbia comunicato all’INPS la volontà di pagare ratealmente i contributi, il dies a quo decorre dalla data in cui tali contributi dovevano essere pagati in unica soluzione.

Dies a quo con pagamento a rate

Nel caso in cui il Datore di Lavoro abbia comunicato all’INPS la volontà di pagare ratealmente i contributi, il dies a quo è la data della scadenza dell’ultima rata da corrispondere.

Per l’INPS il pagamento rateale non comporta il frazionamento dell’obbligazione contributiva. Il pagamento dilazionato non è altro che una modalità di pagamento prevista per agevolare il contribuente.

*Per l’anno d’imposta 2018 il legislatore ha spostato i termini di invio e di pagamento della dichiarazione, quindi la scadenza non è più a fine settembre

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