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Il Riscossore non può autenticare le raccomandate della Posta

La Cassazione, con l’Ordinanza n. 15842 del 23 luglio 2020, in tema di contestazione delle raccomandate prodotte dal Riscossore in giudizio, ha precisato il principio secondo cui l’Agente della Riscossione non può autenticare la copia dell’avviso di ricevimento, perché non è attività da lui svolta, ma posta in essere dal postino (vedi anche News del 23/03/2020)

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La fattispecie oggetto della sentenza

Il principio sopra indicato è relativamente connesso alla causa oggetto dell’Ordinanza della Cassazione.

Un contribuente impugnava una intimazione di pagamento con a base diverse cartelle. Il Riscossore si costituiva tardivamente e produceva i documenti in violazione del termine di 20 giorni prima dell’udienza di merito. La CTP, quindi, accoglieva il ricorso del contribuente e la CTR rigettava l’appello del Riscossore sempre per il principio che i documenti, approvanti la regolare notifica delle cartelle eseguite tramite raccomandata, era tardiva.

La Suprema Corte accoglieva il ricorso del Riscossore e precisava il principio delle modalità e del soggetto che può autenticare le copia prodotte (nel caso di specie il contribuente non contestava formalmente le copie semplici prodotte e pertanto esse potevano essere usate dal Giudice).

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La decisione della Cassazione

La Cassazione nell’accogliere il ricorso ha voluto puntualizzare il principio così suddiviso:

Precisamente ha affermato:

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