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Non si può sovrapporre redditometro con l’accertamento bancario

La Cassazione, con la sentenza n. 21700 del 08 ottobre 2020, ha dato ragione al contribuente che si lamentava che, in riferimento ad un avviso di accertamento, il Giudice non poteva “mischiare” un accertamento sintetico (il c.d. redditometro), con un accertamento bancario. Distinti ed incompatibili sono i presupposti e diverse sono le prove che il contribuente deve produrre in giudizio.

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La fattispecie

Un contribuente subiva una verifica dell’Agenzia delle Entrate con oggetto il controllo di particolari spese, che non rappresentavano il proprio reddito (individuazione degli indici di spesa del c. d. Redditometro). Successivamente, l’Agenzia procedeva anche a recuperare i movimenti bancari del ricorrente.

Durante il contraddittorio con l’Ufficio, il contribuente aveva documentato. In modo puntuale, tutte le spese, dubbie, che non giustificavano il suo determinato reddito.

Tuttavia, veniva lo stesso emesso l’avviso di accertamento.

Tale avviso veniva impugnato dal contribuente, ma la CTP di Novara e la relativa CTR confermavano la fondatezza di tale avviso.

Per i giudici di merito, il contribuente non aveva giustificato importanti movimenti bancari.

Avverso la decisione della CTR il cittadino ricorreva in Cassazione.

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Le norme in questione

Art. 38, comma 4 e comma 6 D.p.r. n. 600/1973

L’ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall’articolo 39, può sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d’imposta, salva la  prova che il relativo finanziamento è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d’imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile

(…)

La determinazione sintetica del reddito complessivo di cui ai precedenti commi è ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato”

Art. 32 D.p.r. n. 600/1973

5) richiedere agli organi ed alle Amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici non economici, alle società ed enti di assicurazione ed alle società ed enti che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto di terzi la comunicazione, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, statutarie o regolamentari, di dati e notizie relativi a soggetti indicati singolarmente o per categorie. Alle società ed enti di assicurazione, per quanto riguarda i rapporti con gli assicurati del ramo vita, possono essere richiesti dati e notizie attinenti esclusivamente alla durata del contratto di assicurazione, all’ammontare del premio e alla individuazione del soggetto tenuto a corrisponderlo. Le informazioni sulla categoria devono essere fornite, a seconda della richiesta, cumulativamente o specificamente per ogni soggetto che ne fa parte. Questa disposizione non si applica all’Istituto centrale di statistica, agli ispettorati del lavoro per quanto riguarda le rilevazioni loro commesse dalla legge, e, salvo il disposto del n. 7), alle banche, alla società Poste italiane Spa, per le attività finanziarie e creditizie, alle società ed enti di assicurazione per le attività finanziarie agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, alle società di gestione del risparmio e alle società fiduciarie;

(…)

6-bis) richiedere, previa autorizzazione del direttore centrale dell’accertamento dell’Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, ai soggetti sottoposti ad accertamento, ispezione o verifica il rilascio di una dichiarazione contenente l’indicazione della natura, del numero e degli estremi identificativi dei rapporti intrattenuti con le banche, la società Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio e le società fiduciarie, nazionali o stranieri, in corso ovvero estinti da non più di cinque anni dalla data della richiesta. Il richiedente e coloro che vengono in possesso dei dati raccolti devono assumere direttamente le cautele necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti;

7) richiedere, previa autorizzazione del direttore centrale dell’accertamento dell’Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, alle banche, alla società Poste italiane Spa, per le attività finanziarie e creditizie, alle società ed enti di assicurazione per le attività finanziarie, agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, alle società di gestione del risparmio e alle società fiduciarie, dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonché alle garanzie prestate da terzi o dagli operatori finanziari sopra indicati e le generalità dei soggetti per i quali gli stessi operatori finanziari abbiano effettuato le suddette operazioni e servizi o con i quali abbiano intrattenuto rapporti di natura finanziaria. Alle società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e a quelle iscritte nella sezione speciale dell’albo di cui all’articolo 20 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, può essere richiesto, tra l’altro, specificando i periodi temporali di interesse, di comunicare le generalità dei soggetti per conto dei quali esse hanno detenuto o amministrato o gestito beni, strumenti finanziari e partecipazioni in imprese, inequivocamente individuati. La richiesta deve essere indirizzata al responsabile della struttura accentrata, ovvero al responsabile della sede o dell’ufficio destinatario che ne dà notizia immediata al soggetto interessato; la relativa risposta deve essere inviata al titolare dell’ufficio procedente;”

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La decisione della Cassazione

Per la Cassazione il Giudice non deve confondere un accertamento sintetico (basato sugli indici di spesa), da un accertamento bancario (basato sui movimenti bancari).

La problematica si concentra, poi, sulle prove deve produrre il contribuente in giudizio, perché distinti sono i presupposti di tali accertamenti e le loro caratteristiche

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In sintesi:

Accertamento sintetico (redditometro), le prove a carico delle parti

Con tale accertamento l’Agenzia delle Entrate deve solo dimostrare la ricostruzione del reddito sulla base degli indici di spesa del redditometro. Tali indici dispensano l’Agenzia da dare altre prove per la maggior capacità contributiva del contribuente.

Il contribuente, invece, deve dare precisa prova (giustificazione) di tutte le spese contestate. Deve provare che quelle spese sono state sostenute con il suo reddito, magari con somme non individuate dall’Agenzia (o tramite aiuti di altri soggetti)

La caratteristica è: individuare le spese che non giustificano il reddito dichiarato dal contribuente

Accertamento bancario, le prove a carico delle parti

Con tale accertamento l’Agenzia delle Entrate deve solo dare prova della presenza di diversi movimenti bancari non “rientranti” nel reddito del contribuente. I movimenti non giustificati sono subito imputati a reddito.

Il contribuente, invece, deve provare (giustificare) che i movimenti bancari “dubbi” non sono a lui imputabili oppure sono già stati oggetto di ritenuta alla fonte.

La caratteristica è: il contribuente deve giustificare i movimenti bancari rientranti (direttamente) nel suo reddito.

Sul punto la Cassazione ha dato ragione al contribuente ed ha precisato che l’Agenzia delle Entrate aveva posto in essere un accertamento sintetico (il c.d. redditometro) e la richiesta dei movimenti bancari erano solo un elemento per confermare il redditometro.

Il Giudice di merito avrebbe, quindi, dovuto attenersi solo alle prove prodotte dal contribuente, che giustificavano tutte le spese sostenute.

Precisamente:

“Restando comunque a carico di quest’ultimo l’onere di dimostrare che il reddito ricavato dagli indici di spesa non esisteva o esisteva in misura inferiore (tra le tante, cfr. Cass., 16912/2016; 10037/2018; 27811/2018), e considerato che nel caso di specie il (OMISSIS) aveva allegato documentazione con cui giustificare le suddette spese, il giudice regionale avrebbe dovuto concentrare l’attenzione su quella documentazione.

(…)

In conclusione, la motivazione risulta contraddittoria ed insufficiente sul piano della sequenza logica, deviando l’attenzione da quello che avrebbe dovuto essere l’oggetto del proprio giudizio critico, ossia dalle prove contrarie allegate dal contribuente per confutare l’addebito del maggior reddito ricostruito dall’Amministrazione con il ricorso al cd. Redditometro”.

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