La Cassazione, con l’ordinanza n. 13841 del 20 maggio 2021, ha ribadito il proprio principio in riferimento sulla presunzione di riparto degli utili extracontabili tra soci di una società di capitali a ristretta base partecipativa, anche, questa è la novità, qualora uno dei soci è una ulteriore società di capitali.
Per la Cassazione bastano (prima presunzione):
- società di capitali,
- utili extracontabili (somme non contabilizzati),
- pochi soci tra loro uniti da vincoli familiari,
perché vi sia l’automatica ricaduta delle somme accertate e riprese a tassazione, in capo alla Società srl, dall’Agenzia delle Entrate a danno dei soci (in buona sostanza il Fisco trasforma la Srl in Snc, si veda la News del 15/03/2021).
In tal caso, si ribadisce, la Cassazione, con l’ordinanza qui in commento, “allarga” tale presunzione di distribuzione deli utili extra-contabili anche quando socio è altra società di capitali (seconda presunzione).
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La fattispecie oggetto dell’Ordinanza
Due soci, Tizio e Caio, della società Società Top xxxx srl, a sua volta socia della società Cxxxx srl, ricevevano diversi avvisi di accertamento con i quali il fisco recuperava a tassazione presunti utili non contabilizzati (in capo alla società Cxxxx srl) a loro danno.
La CTP e poi la CTR davano ragione ai contribuenti Tizio e Caio. Per i giudici di merito l’Agenzia delle Entrate aveva utilizzato una doppia presunzioni non ammessa per recuperare utili societari non contabilizzati a danno dei contribuenti persone fisiche.
Hanno rilevato i giudici che l’Ufficio aveva basato la pretesa su un’inammissibile doppia presunzione: la prima, inerente al maggior reddito occulto attribuito alla società Cxxxx r.I., di cui la Top xxxxxx s.r.l. era socio all’85%; la seconda, inerente al maggior reddito per conseguenza prodotto dalla Top xxxxxx s.r.l., di cui i contribuenti erano soci al 99%.
Per la cassazione della citata sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto separati.
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Il ragionamento della Corte: sulla doppia presunzione
La vicenda processuale è valutata anche sulla presunta doppia presunzione su cui si baserebbe l’accertamento dell’Agenzia delle Entrate.
Effettivamente i giudici di Merito avevano dato ragione ai contribuenti affermando l’illegittimità della pretesa del Fisco perché è stata applicata una doppia presunzione, vietata nel tributario.
Si ricorda che la presunzione è una forma di prova così strutturata:
fatto noto + ragionamento/buon senso (anche detto id quod plerumque accidit)= permette di arrivare al fatto non noto
- prima presunzione: il fatto noto è la ristrettezza della base sociale + vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci (ad esempio sono parenti); il fatto non noto sono la destinazione degli utili extra-contabili ai soci. I tutto collegato dal ragionamento che pochi soci parenti in una srl comporti che tra loro si distribuiscano le somme non inserite a bilancio.
- Seconda presunzione: il fatto noto è il maggior reddito non contabilizzato dalla srl è distribuito all’altra srl socia; il fatto non noto è la successiva distribuzione di tale reddito extra-contabili passato alla società-socia ai successivi soci persone fisiche. Il ragionamento che collega il tutto e dovuto dalla circostanza che, con l’evolversi della legislazione societaria oggi è saltato lo schema delle società di capitali: è possibile formare una srl con un capitale di €1. Viene quindi accentuale la natura personale delle società di capitali e non più quella “ordinari” di capitali.
Su tale schema di presunzioni la Suprema Corte ha escluso l’utilizzo da parte dell’Agenzia delle Entrate della vietata doppia presunzione, ma ha considerato i due sopra indicati passaggi come una doppia conseguenza dell’unica presunzione.
Precisamente:
“Va, per completezza, aggiunto che nella specie non si tratta di applicare una doppia presunzione, ipotesi che la consolidata giurisprudenza di questa Corte (…) ha ritenuto insussistente, giacché la presunzione è una e una sola: quella di distribuzione dell’utile extra-bilancio tra i soci a ristretta base partecipativa. Sono, quindi, gli effetti di questa unica presunzione che, nella specie, hanno una doppia conseguenza: ovvero si estendono non solo a far ritenere distribuito l’utile extra-bilancio creato dalla prima società (la Cxxxxxx s.r.I.), alla Top xxxxxxxxxx s.r.l. (socio all’85%), e poi ulteriormente distribuito ai Tizio e Caia in proporzione alla loro quota di partecipazione nella Top xxxxxxxxx s.r.l” (Cass. n. 13841/2021)