Site icon Soluzioni Al Debito

La Corte Costituzionale da’ l’ultimatum al legislatore per l’aggio

Con la sentenza n. 120 del 10 giugno 2021, la Corte Costituzionale ha rigettato l’ennesima questione di incostituzionalità sollevata in riferimento all’aggio del Riscossore (si veda anche la News del 11 maggio 2019).

Tuttavia, questa volta, la Consulta ha statuito che è “urgente che il legislatore provveda a riformare” tale aggio. In buona sostanza, la Corte Costituzionale ha chiarito che, se il legislatore non interviene velocemente, alla prossima questione di incostituzionalità annullerà tale aggio del Riscossore.

*****

La norma in contestazione

Art. 17 D.Lgs. n. 112/1999 (Oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione)

1. Al fine di assicurare il funzionamento del servizio nazionale della riscossione, per il presidio della funzione di deterrenza e contrasto dell’evasione e per il progressivo innalzamento del tasso di adesione spontanea agli obblighi tributari, agli agenti della riscossione sono riconosciuti gli oneri di riscossione e di esecuzione commisurati ai costi per il funzionamento del servizio. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, Equitalia S.p.A., previa verifica del Ministero dell’economia e delle finanze, determina, approva e pubblica sul proprio sito web i costi da sostenere per il servizio nazionale di riscossione che, tenuto conto dell’andamento della riscossione, possono includere una quota incentivante destinata al miglioramento delle condizioni di funzionamento della struttura e dei risultati complessivi della gestione, misurabile sulla base di parametri, attinenti all’incremento della qualità e della produttività dell’attività, nonché della finalità di efficientamento e razionalizzazione del servizio. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono individuati i criteri e i parametri per la determinazione dei costi e quelli in relazione ai quali si possono modificare in diminuzione le quote percentuali di cui al comma 2, all’esito della verifica sulla qualità e produttività dell’attività, nonché dei risultati raggiunti in termini di efficientamento e razionalizzazione del servizio, anche rimodulando le quote di cui alle lettere b), c) e d) dello stesso comma 2 in funzione dell’attività effettivamente svolta”.

*****

Le norme costituzionali considerate violate

La CTP di Venezia ha sollevato la questione di incostituzionalità dell’art. 17, co. 1, del D.lgs. n. 112/99, per violazione delle seguenti norme della Carta Costituzionale:

*****

La decisone della Corte Costituzionale

Come sopra anticipato la Corte Costituzionale ha rigettato la questione di incostituzionalità sollevata dalla CTP di Venezia, in riferimento all’art. 17, co. 1, D.lgs. n. 112/1999. Tuttavia, ha allertato il legislatore evidenziando che sarà l’ultima volta che non annulla tale norma relativa all’aggio.

La Consulta ha precisato che l’aggio serve per “coprire” i costi generali della struttura di riscossione dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, ma ha anche affermato che tale modalità di aggio è discriminatoria per i contribuenti ed irragionevole nella sua formulazione

Exit mobile version