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Come contestare le notifiche del Fisco, eseguite con PEC

La Cassazione, con l’Ordinanza Interlocutoria n. 12423 del 19 aprile 2022, ha affrontato il problema della regolare notifica PEC degli atti del Fisco.

Precisamente, se le notifiche PEC del Fisco (Riscossore e Agenzia delle Entrate) sono valide se inviate da un indirizzo PEC non presente nei registri Ministeriali (INI-PEC, REGINDE, Elenco PP. AA. e IPA, per maggiori info su tali indici, CLICCA QUI).

Per essere ancora più chiari: non è sufficiente che siano estratti, da tali indici Ministeriali, solo gli indirizzi del soggetto destinatario, ma devo essere estratti, sempre da tali indici, anche gli indirizzi dei soggetti mittenti la PEC.

Sul punto la sentenza della Suprema Corte ha così statuito:

1. Con l’ unico motivo di diritto la società ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 26 del D.P.R. 602/973, e dell’art. 60, commi 6 e 7, del D.P.R. 600/1973, da leggersi coerentemente con gli artt. 14, commi 1 e 2, e 16, comma 2, del D.P.R. 68/2005, secondo le modalità scandite dagli artt. 2, comma 2, 3-bis, 6, 6-ter, 6-quater e 48, n. 1 e 2, del d.lgs. 82/2005 (CAD-testo vigente), al pari degli artt. 16-ter del d.l. 179/2012 (conv. dalla I. 221/2012) e 3-bis della I. 53/84, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e/o 5 c.p.c. Si sostiene che la CTR avrebbe errato nel dichiarare la regolarità della notifica della cartella di pagamento, nonostante questa fosse stata inviata a mezzo pec proveniente da un indirizzo non inserito in un pubblico elenco. 2.7 La causa, non ponendosi in termini dell’immediata evidenza decisoria va rimessa a nuovo ruolo, disponendone la trasmissione alla sezione ordinaria (quinta) per la trattazione in pubblica udienza” (Cass. n. 12423/2022)

Quindi la Cassazione ha rilevato l’importanza di tale eccezione da non essere argomentata in modo immediato, ma si necessita di una pubblica udienza. Considerata la portata di tale decisione.

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La giurisprudenza

In riferimento a tale importante decisione si riportano alcune importanti sentenze, che inquadrano l’importanza che anche la PEC del soggetto mittente sia estratta dai pubblici registri:

Pertanto, se il Legislatore, per un fine di certezza e sicurezza della notifica PEC, ha imposto che le PEC del destinatario siano estratte da specifici e beni individuati elenchi ministeriali, è logico che, per non sviare i principio di certezza e sicurezza della PEC, anche gli indirizzi dei soggetti mittenti debbano essere estratte da tali elenchi ministeriali (INI-PEC, REGINDE, Elenco PP. AA. e IPA, per maggiori info su tali indici, CLICCA QUI).

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La normativa

E’ la stessa normativa che regola le notifiche PEC, che impone l’estrazione degli indirizzi del mittente da tali registri ministeriali.

In riferimento alla notifica delle cartelle di pagamento, l’art. 26 D.p.r. n. 602/1673 è stato mutato dall’art. 14 D.Lgs. n. 159/2015.

Ora esso individua l’obbligo delle notifiche tramite PEC, qualora i soggetti della notifica (mittente e destinatario) siano soggetti professionisti, imprese individuali, società o enti pubblici.

Dal 2013 (si veda il D.p.c.m. del 3/12/2013), le notifiche di atti del Riscossore e degli Enti Creditori (Agenzia delle Entrate, INPS eccetera) devono obbligatoriamente essere inviati con le modalità previste dal D.p.r. n. 68/2005, dal D.Lgs. n. 82/2005 e dal D.Lgs. n. 217/2017.

Tale struttura normativa serve per rispondere, appunto, ai canoni essenziali della modalità di notifica telematica:

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La voluntas legis è quella di escludere (ove possibile contenere) eventuali errori o margini di incertezza che lederebbero il maggior utilizzo di tale strumento innovativo (si ricorda che la notifica PEC ha in sé anche gli effetti indiretti di velocità ed economicità).

E’ evidente che il legislatore voglia incentivare l’utilizzo di tale strumento di notificazione.

E’ per questo motivo che la legge ha voluto marcare la notifica con posta elettronica certificata con precisi e decadenti presupposti e/o condizioni. Elementi che se non riscontrati nella procedura di notifica con PEC ne causerebbero, quantomeno, la nullità.

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Sul punto la normativa è chiara: ai fini delle notifiche le pubbliche amministrazioni (Enti pubblici ed Enti pubblici economici tipo Agenzia delle Entrate-Riscossione) devono utilizzare le PEC comunicate ed inserite nei pubblici registri del Ministero (PEC; ELENCO PP.AA; REGINDE e IPA):

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Lo stesso Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. n. 82/2005) chiarisce che le Amministrazioni Pubbliche, per le comunicazioni e le notifiche, devono utilizzare gli indirizzi PEC presenti nelle liste gestite dal Ministero (DigitPA).

Precisamente:

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Si evidenzia, pertanto, che il Fisco, nel caso in cui abbia notificato delle cartelle tramite PEC, dovrà fornire, in giudizio, la prova di aver rigorosamente seguito l’iter procedimentale indicato nelle norme sopra riportate.

In particolar modo, il Riscossore dovrà fornire anche laprova di aver estratto dagli Pubblici registri anche gli indirizzi PEC dei soggetti mittenti della notifica.

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