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Ultima della Cassazione: la questione della PEC errata del Riscossore è da trattare in pubblica udienza

La Suprema Corte, con la sentenza n. 32891 del 08 novembre 2022, ha evidenziato l’importanza dell’errore della PEC del Riscossore, come mittente delle notifiche telematiche.

La Cassazione ha precisato l’importanza dei profili di validità dell’indirizzo PEC utilizzato dal mittente per la notifica (per maggiori info CICCA QUI, anche sulla violazione delle norme dell’Unione Europea).

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La necessità che anche l’Agenzia delle Entrate-Riscossine debba utilizzare esclusivamente gli indirizzi PEC (domicilio digitale) presenti nelle liste ufficiali del Ministero (IPA e INIPEC, per maggiori info clicca qui) è stato confermato da numerose sentenze (tra le ultime Corte di Giustizia di II° della Campania n. 6927 del 21/10/2022 e Cass. n. 29458 del 10/10/2022).

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Tale errata notifica PEC degli atti del riscossore è stata ulteriormente confermata anche dallo stesso comportamento del Riscossore che (agli inizi del mese di settembre 2022) ha inserito nelle liste ufficiali del Ministero (IPA e INIPEC) le email assiduamente contestate dai contribuenti (ad esempio notifica.acc.lombardia@pec.agenziariscossione.gov.it; notifica.acc.lazioi@pec.agenziariscossione.gov.it, eccetera).

L’Agenzia delle Entrate, quindi, ha aggiornato tali indici ministeriali (anche se rimane la problematicità che l’effettivo domicilio PEC è ancora solamente: protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it, gli indirizzi inseriti non sono indicati come Domicilio digitale)

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La decisone della Cassazione

Sul punto il Supremo Consesso ha precisato:

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