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Notifica cartella: l’errato indirizzo PEC del Fisco lo può rilevare direttamente il Giudice

La Corte di Giustizia Tributaria di II° della Lombardia, con la sentenza n. 1015 del 15 marzo 2023, ha confermato, autorevolmente, che le notifiche PEC del Fisco devono essere eseguite utilizzando tutti i due indirizzi (mittente e destinatari) regolarmente estratti dai registri pubblici ufficiali.

In buona sostanza, la CGT della Lombardia conferma l’invalidità della notifica di una cartella tramite un indirizzo PEC del Riscossore diverso da quello indicato nel registro ministeriale IPA o PP.AA: protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it  (per maggiori info CLICCA QUI).

Ma il Giudice Lombardo ha statuito oltre.

E’ lo stesso giudice che può rilevare di sua iniziativa il difetto di notifica (anche di una stesa cartella di pagamento), dell’invio tramite PEC.

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FATTISPECIE

Un contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento notificata a seguito di decadenza da un paino di dilazione concluso con l’Agenzia delle Entrate (con pagamento trimestrale delle rate).

Tra i vari motivi di contestazione il contribuente eccepiva:

Il Giudice Tributario di primo grado, respingeva il primo motivo d’impugnazione (sulla non corretta notifica PEC), ma accoglieva il secondo motivo per il lieve inadempimento.

Formulava appello l’Agenzia delle Entrate e appello incidentale il contribuente.

La CGT di II° della Lombardia rispingeva entrambi gli appelli e confermando la sentenza di primo grado.

Tuttavia, di sua iniziativa, il Giudice di seconda istanza dichiarava la non notifica della cartella per errato indirizzo PEC del mittente.

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LA DECISIONE DEL GIUDICE

Il Giudice Lombardo basava la propria decisione su una ordinanza interlocutoria della Suprema Corte (Ord. n. 3093/2020 CLICCA QUI) e l’Ordinanza della Cassazione n. 12237 del 09 maggio 2020.

Precisamente:

Peraltro, a tacer del fatto che è anche vero che relativamente alla notifica della cartella di pagamento qui impugnata vi è un orientamento giurisprudenziale di legittimità e di merito ormai consolidato secondo il quale la notificazione via pec, per considerarsi valida, deve essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante che risulti da pubblici registri (INIPEC – REGINDE – IPA).

A tal proposito, infatti recentemente, la Suprema Corte di Cassazione, con l’ordinanza interlocutoria n. 3093/2020 ha confermato il predetto principio, sostenendo che: “La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi“, precisando, altresì, che l’elencazione dei Pubblici Registri non è esclusiva, ma tassativa e fondata sulla pubblica riconducibilità dell’indirizzo al soggetto“.

A ciò si aggiunga anche l’ulteriore circostanza secondo la quale la mancata regolare notifica dell’atto, essendo tale eccezione non riservata esclusivamente all’impulso di parte, deve essere rilevata dal giudice come statuito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 12237 del 09.05.2020.” (Corte di Giustizia Tributaria II° Lombardia n. 1015/2023).

*** l’immagini di questo articolo è stata estratta dal sito pixabay

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