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CTR Toscana: dubbi sulla costituzione di Equitalia con posta e obbligo di invio della raccomandata informativa per le cartelle

Si segnala la sentenza della CTR Toscana n. 1783 del 14 luglio 2017 perché analizza approfonditamente diverse questioni e problematiche relative al processo tributario. Qui se ne indicano due.

  1. Per l’Agente della riscossione è incerta la possibilità di costituirsi in giudizio tramite raccomandata.

Per comprendere la portata della questione/eccezione sollevata dal ricorrente nella causa oggetto di appello avanti la CTR Toscana, è necessario inquadrare le modalità di costituzione in giudizio del ricorrente.

L’art. 22, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992 prevede che “Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena inammissibilità depositi, nella segreteria della commissione tributaria adita, o trasmetta a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l’originale del ricorso notificato (…)”. Quindi parte ricorrente può costituirsi in giudizio con 2 modalità:

L’art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992 prevede: “La costituzione della parte resistente è fatta mediante deposito presso la segreteria della commissione adito del proprio fascicolo contente le controdeduzioni (…)”. Per la parte resistente vi è soltanto una modalità di deposito:

E’ su tale interpretazione letterale dell’art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992 che la CTP di Pisa ha dichiarato inammissibile (nonché tardiva) la costituzione di Equitalia. Di conseguenza il ricorso della contribuente veniva accolto.

La CTR Toscana, sul punto (pagg. 11-13 della sentenza), individuando anche la Sentenza della Corte Costituzionale n. 520/2002, ha riformato la decisione della CTP. Basandosi su pronunce della Cassazione, la CTR ha considerando legittima la costituzione della parte resistente (ora appellante) perché “la frapposizione di ostacoli non giustificati da preminenti interessi pubblici rispetto alla funzione – assegnata al processo- di generale tutela di situazioni soggettive (… ostacoli destinati a combinare in irragionevoli sanzioni amministrative (…) Una esegesi siffatta impone di affermare – come unica  prospettiva costituzionalmente compatibile – e in tale modo proporre appello incidentale – depositando l’atto di controdeduzioni o trasmettendolo in plico raccomandato”. E’ di tutta evidenza, quindi, che le considerazioni espresse appaiano estendibili anche alla vicenda esaminata”.

 

  1. La notifica tramite agente notificatore richiede anche la raccomandata informativa.

La CTR precisa, ulteriormente, la specifica distinzione tra la notifica del codice di procedura civile e la notifica del processo tributario (pagg. 13-15 della sentenza):

Orbene, in riferimento alla modalità di notifica qui esaminata, si deve applicare la lettera b-bis dell’art. 60 del D.p.r. n. 600/1973. Tale lettera precisa: “(…) Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell’avvenuta notificazione dell’atto o dell’avviso, a mezzo di lettera raccomandata”.

Quindi, in caso di notifica di cartella tramite l’agente notificatore e quest’ultimo nel luogo della notifica non individua il destinatario, ma solamente i soggetti indicati nella art. 139 c.p.c., deve essere obbligatoriamente inviata la raccomandata informativa.

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