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Il Riscossore (ex Equitalia) non può autenticare le copie delle raccomandate

La Suprema Corte, con la recente Ordinanza n. 1974 del 26 gennaio 2018, ha confermato il proprio consolidato orientamento sul disconoscimento della conformità delle copie, prodotte in giudizio dal Riscossore, con gli originali (si veda anche Cass. n. 5077/2017; Cass. 4801/2017; Cass. n. 34046/2016 Cass. n. 8446/2015; Cass. 1525/2004, si veda anche news del 01/03/2017). Tuttavia, tale chiaro principio non è ben e del tutto seguito dai Giudici di Merito.

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Facciamo un esempio per capire bene di cosa si tratta.

Nel caso in cui il ricorrente nell’impugnare un’intimazione di pagamento contesta anche la corretta ed effettiva notifica delle cartelle prodromiche sottostanti, il Riscossore, nel costituirsi in giudizio, produrrà le copie, semplice, delle relate o avvisi di ricevimento oppure delle ricevute di consegna ed accettazione PEC relative alla notifica di tali cartelle.

Successivamente il ricorrente contesterò, tra l’altro, anche la non conformità delle copie prodotte dal Riscossore in giudizio con gli originali di tali atti ex art. 2719 cc ed ex artt. 214 e 215 c.p.c.. Tale contestazione, però, deve individuare specifiche “anomalie” nelle copie prodotte e non può essere generica. (questa eccezione deriva dalla circostanza che, nel processo tributario, l’ ”Attore sostanziale” del giudizio – Cost. n. 109/2017- è proprio l’Agente della riscossione; il contribuente è “Convenuto sostanziale” -Cost. n. 109/2017-; in altri termini è il Riscossore che deve dare prova del suo credito tributario contestato in giudizio).

Orbene, in tale situazione il Giudice dovrà, obbligatoriamente, fare queste valutazioni e passaggi:

Tuttavia, come è noto, l’Agente della riscossione non produrrà gli originali. Si consideri che il Riscossore non ha tali originali: con la notifica con Agente notificatore o con la notifica diretta tramite Poste Italiane gli originali sono consegnati al destinatario inoltre per le notifiche PEC non ci sono originali ma, al massimo, duplicati informatici.

Pertanto, il Resistente produrrà copie autenticate di quelle semplici già prodotte, ma autenticate dai suoi dipendenti.

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Sulla legittima o corretta produzione di tali copie autentica del Riscossore, la Suprema Corte, con tale Ordinanza n. 1974/2018, fa un ulteriore precisazione e distinguo:

Invece, per i documenti di cui esso non ha gli originali in sede (ruolo – è dell’Agenzia delle Entrate-, avvisi di notifica delle Poste Italiane, avvisi di deposito atti fatti dall’Agente notificatore, ricevute di consegna delle Raccomandate di Poste Italiane), non potrà assolutamente autenticare le copie: “Tuttavia ritiene questo collegio che, anche tenuto conto di tali decisioni, non si può affermare che l’agente della riscossione, che è parte di un giudizio ed al quale è richiesto di dare prova dell’espletamento di una attività notificatoria, sia consentito di attribuire autenticità agli avvisi di ricevimento, che costituiscono documenti di provenienza dell’ufficiale postale, dato che l’autenticazione della copia può essere fatto: a) dal pubblico ufficiale del quale l’atto è stato emesso; b) o presso il quale è depositato l’originale (…)” (Cass. n. 1974/2018).

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