Avvisi di accertamento e di addebitoCartelle di pagamentoDisconoscimento copie prodotteSenza categoria

Se disconosciute le copie prodotte gli atti del Fisco sono illegittimi

Come già confermato anche dalla CTR Lombardia 3831/2016, la Cassazione conferma che se il contribuente disconosce, fin dal primo grado, la conformità delle copie delle relate di notifica o delle raccomandate o degli avvisi di accertamento/cartelle, perché non conformi agli originali, il Fisco deve depositare gli originali delle copie disconosciute. In caso contrario gli avvisi di accertamento/cartelle devono essere annullati.

Precisamente, la sentenza della Suprema Corte n. 5077 del 28 febbraio 2017, nell’accogliere il motivo 5 del ricorso del contribuente ha statuito: “Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, “l’art. 2719 cod. civ. esige l’espresso disconoscimento della conformità con l’originale delle copie fotografiche o fotostatiche e si applica tanto al disconoscimento e della conformità con l’originale quanto al disconoscimento dell’autenticità di scritture o sottoscrizioni (…) mentre il disconoscimento onera la parte della produzione dell’originale(Cass. n. 5077/2017).

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