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L’Agente della Riscossione non può costituirsi telematicamente

Oramai, diverse sentenze di Giudici Tributari in tutt’Italia accolgono l’eccezione dell’illegittima costituzione dell’Agente della Riscossione, qualora il contribuente abbia instaurato il ricorso in modo cartaceo.

Pertanto, è opportuno fare un po’ di chiarezza su tale eccezione che il contribuente può eccepire in processo, considerando tutte le (recenti) sentenze sulla questione pro e contro tale eccezione.

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La fattispecie giuridica

Il D. M. n. 163 del 23 dicembre 2013, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha come oggetto il “Regolamento recante la disciplina dell’uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario in attuazione delle disposizioni contenute nell’art. 39, comma 8, del D. L. del 6 luglio 2011 n. 98”.

Di centrale importanza di tale decreto sono gli artt. 9 e 10.

Tali articoli scalfiscono il principio che, nel caso in cui il ricorrente, fin dall’inizio, abbia scelto le modalità cartacee, il resistente non può mutare tale scelta costituendosi con modalità telematiche (notifica atto tramite PEC, costituzione tramite il sistema S.I.Gi.T.). Pena l’illegittimità e inesistenza della costituzione del resistente.

Precisamente:

Quindi, in ottemperanza a tali 2 norme (art. 9 e art. 10) sussiste un chiaro parallelismo fra le modalità di notifica del ricorso introduttivo mediante “cartaceo” oppure mediante PEC.

Pertanto, nel caso di notifica a mezzo “cartaceo” del ricorso introduttivo la costituzione del ricorrente e quella anche del resistente NON può essere telematica (tramite S.I.Gi.T.).

E’ proprio il richiamo tout court dell’art. 10, comma 3, al precedente comma 1, che fa propendere per l’obbligatoria costituzione del resistente utilizzando le stesse modalità scelte del ricorrente.

In altri termini: il richiamo dell’art. 10, comma 1 (nel caso di notifica del ricorso si sensi dell’art. 9) fa sì che le modalità del resistente siamo inevitabilmente collegate alle scelte fatte dal ricorrente, secondo quanto indicato da tale art. 9.

Pertanto, vi è l’obbligo di mantenere la scelta fatta dal ricorrente nelle modalità del processo tributario.

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La giurisprudenza

Sentenze che accolgono l’eccezione della non costituzione telematica del Resistente.

 

 

Sentenza che rigettano l’eccezione della non costituzione telematica del Resistente

Per completezza di esposizione si richiamano anche sentenza del Giudice Tributario che contrastano con le pronunce sopra indicate:

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