AppelloProcesso cartaceo e processo telematico

Il ricorso cartaceo rende inammissibile l’appello telematico del Riscossore

Nel caso in cui il ricorrente abbia scelto le modalità "cartacee" queste devo essere seguite anche dal Riscossore

La Cassazione, con un importante arresto giurisprudenziale (Cass. n. 28311-2017), ha segnato una ben chiara linea di demarcazione tra la possibilità di attivare le modalità cartacee del processo tributario e le alternative modalità telematiche.

La Suprema Corte ha statuito: “In tema di contenzioso tributario, la notifica della sentenza effettuata a mezzo PEC dal difensore del contribuente, (…), è inesistente e insuscettibile di sanatoria, per cui non è idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione, atteso che, ai sensi dell’art. 16 bis, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, che richiama il d.m. 23 dicembre 2013 n. 163, le notifiche tramite PEC degli atti del processo tributario sono previste in via sperimentale solo a decorrere dal 1 dicembre 2015 ed esclusivamente dinanzi alle commissione tributarie della Toscana e dell’Umbria, come previsto dall’art. 16 del d.m. 4 agosto 2015 (…). Quindi, non essendo ratio temporis ancora entrata in vigore per la Regione Lazio [per la Regione Lazio ma anche per tutte le altre, compresa la Regione Lombardia, la data di entrata in vigore è il 15 aprile 2017 n.d.A.] la normativa sul processo tributario telematico, la notifica a mezzo PEC effettuata dal difensore della società contribuente in data 22 marzo 2016 deve considerarsi tamquam non esset” (Cass. n. 28311-2017).

Quindi, per la Cassazione vi è uno “sparti acque” per la scelta delle modalità telematiche nel processo tributario. Prima del 15 aprile 2017 (per Toscana e Umbria il 1 agosto 2015). Se l’atto impugnato è stato notificato prima di tale data, si deve OBBLIGATORIAMENTE utilizzare per tutto il processo tributario le modalità cartacee.

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Tale principio, però, deve essere coordinato con le ultime sentenze di merito sulla facoltatività della notifica e iscrizione a ruolo con modalità telematiche.

Come già anticipato nella nostra news del 19.10.2017, la giurisprudenza di merito, oramai, si sta consolidando sul principio che, in tale fase di transizione al processo telematico, la scelta tra le modalità ordinari (cartacee) e telematiche del processo è fatta dal ricorrente con il ricorso iniziale.

Precisamente, per i Giudici di Merito (CTP Reggio Emilia n. 245/2017e CTP Foggia n. 1981/2017) nell’applicare gli artt. 9 e 10 del D.M. n. 163 del 23 dicembre 2013, nel caso in cui il ricorrente, fin dall’inizio abbia scelto le modalità cartacee, il resistente non può mutare tale scelta costituendosi con modalità telematiche (notifica atto tramite PEC costituzione tramite il sistema S.I.Gi.T.). Pena l’illegittimità e inesistenza della costituzione del resistente.

  • 9, comma 1,:”(Notifiche e deposito degli atti). 1. Il ricorso e gli altri atti del processo tributario, nonché quelli relativi al procedimento attivato con l’istanza di reclamo e mediazione, sono notificati utilizzando la PEC secondo quanto stabilito dall’art. 5”; Tale art. 5 disciplina le modalità per le notifiche e le comunicazioni telematiche.
  • 10: “(Modalità di costituzione in giudizio). 1. La costituzione in giudizio del ricorrente, nel caso di notifica del ricorso si sensi dell’art. 9, avviene con il deposito mediante il S.I.Gi.T. del ricorso, della nota d’iscrizione a ruolo e degli atti e documenti ad esso allegati, attestato dalla ricevuta di accettazione rilasciata dal S.I.Gi.T. recante la data di trasmissione. 2. Successivamente alla costituzione in giudizio del ricorrente, il S.I.Gi.T. rilascia, altresì, il numero di iscrizione del ricorso nel registro generale di cui all’articolo 25 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. 3. La costituzione in giudizio e il deposito degli atti e documenti della parte resistente avviene con le modalità indicate al comma 1.

Per tali 2 norme (art. 9 e art. 10) sussiste una specie di parallelismo fra le modalità di notifica del ricorso introduttivo mediante “carta” o mediante PEC.

Quindi nel caso di notifica a mezzo “carta” del ricorso introduttivo la costituzione del ricorrente e quella anche del resistente NON può essere telematica: S.I.Gi.T.

E’ proprio il richiamo tout court dell’art. 10, comma 3, al precedente comma 1, che fa propendere per la costituzione del resistente l’utilizzo delle stesse modalità utilizzate del ricorrente.

In altri termini: il richiamo dell’art. 10, comma 1 (nel caso di notifica del ricorso si sensi dell’art. 9) fa si che le modalità del resistente siamo inevitabilmente collegate alle scelte fatte dal ricorrente secondo quanto indicato da tale art. 9.

Pertanto:

  • L’obbligo di mantenere la scelta fatta dal ricorrente nelle modalità del processo tributario (artt. 9 e 10 del D.M. n. 163/2013);
  • L’eventuale notifica dell’atto tributario impugnato prima del 15 aprile 2017, per Toscana e Umbria il 1 agosto 2015 (Cass. n. 28311-2017);

comporta, inevitabilmente, l’inesistente costituzione di parte resistente nel processo, con tutti i documenti prodotti.

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Inoltre, tale interpretare le norme sul Processo Tributario Telematico, avranno un effetto maggiore se avanti la CTR l’appellante è l’Agenzia delle Entrate o il Ricorrente. In tal caso, la notifica dell’atto con PEC e poi la costituzione tramite il sistema S.I.Gi.T., considerando quanto sopra, comporta inesistenza dell’appello e passaggio in giudicato della sentenza della CTP favorevole al ricorrente (si veda anche CTR Toscana n. 1377/2017).

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Infine, si precisa che quanto sopra non è altro che una necessità. Se il ricorso introduttivo è avvenuto con modalità cartacee anche il resto del processo deve seguire tali modalità. Ciò perché, in caso di costituzione telematica del resistente, il contribuente, telematicamente, non potrà mai vedere tale costituzione e gli atti allegati. Inoltre, la cancelleria della commissione non avrebbe la possibilità di stampare tutti tali atti. Il ricorrente dovrà sperare nella buona volontà della cancelleria e farsi inviare gli atti tramite e-mail. Si ripete: il ricorso iniziale è cartaceo e la costituzione del resistente è telematica il sistema S.I.Gi.T. non permette al primo di VEDERE e scaricare la costituzione ed i documenti dell’altra parte.

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