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IVA. Serve il contraddittorio preventivo, ma con prova di “resistenza”

La Suprema Corte, con la ordinanza n. 21767 del 7 settembre 2018, ha confermato l’obbligatorietà del preventivo contraddittorio con il fisco, prima della notifica di avviso di accertamento, anche se le indagini fiscali sono state effettuate a “tavolino”. Quest’ultimo vi è quanto l’Agenzia non esegue accessi, ispezioni o verifiche nei locali del contribuente, ma fa semplice richiesta a quest’ultimo di portare i documenti, fatture e i bilanci (vedi News del 14/11/2017).

Precisamente:

Su tale ultimo punto si è concentrata la Cassazione qui in commento.

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La fattispecie

Un contribuente impugna un avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate per più anni e per diverse imposte (Ires, Irap e IVA). La CTP dava ragione alla Società contribuente perchè l’Agenzia delle Entrate aveva emesso l’avviso prima dei 60 giorni (ex art. 12 comma 7 della L. 212/2000) dalla richiesta di documenti fatta alla Società (controllo a “tavolino”).

La CTR accoglieva l’appello dell’Ufficio riformando la decisione di primo grado precisando che l’art. 12 comma 7 della L. 212/2000 non si applica per i controlli a “tavolino”.

La Società contribuente ricorre in Cassazione.

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La decisione della Cassazione

La Suprema Corte ha confermato il principio della Sentenza Sezioni Unite n. 24823/2015 (vedi News del 10/12/2015) ed ha precisato che anche per gli accertamenti a “tavolino” si deve rispettare il termine di 60 giorni dopo la richiesta di documenti, appunto per dare al contribuente la possibilità di espletare un contraddittorio preventivo, ma con due condizioni:

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La prova di “resistenza”

Quest’ultima è la chiara e concreta indicazione, fin dal ricorso introduttivo, di tutte quelle azioni o dei documenti che avrebbe potuto il contribuente attivare o presentare se vi fosse stato tale effettivo contraddittorio preventivo.

In buona sostanza, la Cassazione pretende (nei casi in cui debba esserci un contraddittorio preventivo) che il ricorrente non utilizzi semplici e generiche enunciazioni o frasi di stile, ma indichi una vera e propria lesione del proprio diritto di difesa.

Diritto che non si sarebbe leso se vi fosse stato tale contraddittorio preventivo, come ad esempio: l’esistenza di documenti che se considerati dall’Ufficio non sarebbe stato emesso l’Avviso oppure notificato per importi minori; possibile attuazione di particolari strumenti come il ravvedimento, la Definizione Agevolata (se c’erano i presupposti anche temporali).

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