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Illegittimo l’avviso di accertamento senza contraddittorio, concreto

Per la serve un concreto preventivo contraddittorio

È illegittimo l’avviso di accertamento senza contraddittorio per i tributi “armonizzati” e se tale contraddittorio poteva essere effettivo. Tale principio è stato affermato dalla Cassazione con l’Ordinanza n. 21071 del 11 settembre 2017.

Tale pronuncia si è basata sulla Sentenza a Sezioni Unite n. 24823/2015. Quest’ultima aveva risolto l’annosa questione relativa alla necessità, nelle cosiddette “indagini a tavolino”, del contraddittorio preventivo. In sostanza, si affermava che non esiste, nell’ordinamento tributario nazionale, un principio generale, nemmeno derivante dai precetti costituzionali, che impone all’Amministrazione Finanziaria un obbligo generalizzato circa l’instaurazione del preventivo contraddittorio con il contribuente (in senso contrario si veda Cassazione Sezioni Unite n. 19667/2014). Solamente per i tributi “armonizzati” sussiste tale obbligo ad un preventivo contraddittorio, perché sancito dalla norme delle Comunità Europea.

Orbene, la Suprema Corte, con tale Sentenza n. 21071/2017, ha confermato l’esigenza del preventivo contraddittorio tra le parti prima dell’emissione di un avviso di accertamento, solo per i tributi armonizzabili, ma ha altresì aggiunto un ulteriore presupposto. Precisamente che “il contribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa”.

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