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La cartella può essere rottamata con la definizione liti

La cartella di pagamento emessa ex art. 36bis D.p.r. n. 600/1973 ed emessa ex art. 54bis D.p.r. n. 633/1972 è definibile con la Rottamazione Liti, perché è un atto impositivo. Tale principio è stato espresso dalla Cassazione con la ordinanza n. 1158 del 17 gennaio 2019 (che richiama la precedente Cassazione n. 23269 del 27 settembre 2018).

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Il concetto di “atti impositivi”

Tali due pronunce rivoluzionano l’oggetto della Definizione Liti Bis prevista dall’art. 6 D.L. n. 119/2018 (si veda News del 26 gennaio 2019).

Per tale normativa l’oggetto delle Definizione Agevolata delle Liti sono solo gli “atti impositivi”. Con tale termine ci si riferisce direttamente agli avvisi di accertamento e/o agli avvi di liquidazione.

L’Agenzia delle Entrate era categorica nell’escludere (fin dalla Definizione Liti dell’art. 16 della legge n. 289/2002) le cartelle di pagamento. Maggiormente quelle scaturita dal semplice controllo automatizzato (art. 36bis D.p.r. n. 600/1973, art. 54bis D.p.r. n. 633/1972). Per l’Ufficio tali cartelle non sono “atti impositivi” ma meri atti di liquidazione dell’imposta.

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La decisione della Cassazione

La Suprema Corte sul punto, con tali due pronunce, ha precisato che anche le cartelle possono essere considerate “atti impositivi” al fine della Definizione Agevolata (oggi con la Rottamazione Liti Bis).

Essi devono essere considerati “atti impositivi” perché, non essendo preceduti da avvisi di accertamento sono il primo atto con cui la pretese fiscale è stata esercitata nei confronti del contribuente, con conseguente sua impugnabilità anche nel merito:

Sempre la Suprema Corte ha, altresì, precisato che, nel valutare la Definitività della Lite, si deve considerare anche i motivi del ricorso. Se con tale atto si contestava la rettifica della dichiarazione oppure eccepiva la stessa esistenza della pretesa impositiva, vi è impugnazione nel merito e quindi si contestava, proprio, la materia impositiva:

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