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Riscossore e Avvocati. La questione alle Sezioni Unite

Con l’art. 1, comma 8, del D.L. n. 163/2016 il legislatore ha dichiarato la cessazione della vecchia Equitalia, sostituita dal nuovo Ente: Agenzia delle Entrate-Riscossione. Da tale novella si sono susseguite diverse problematiche: l’inquadramento giuridico del nuovo Ente, l’inquadramento dei propri dipendenti e, principalmente, la NON possibilità che tale soggetto possa farsi difendere dal Avvocati del Libero Foro (si veda anche art. 11, comma 2 D.Lgs. n. 546/1992, modificato dall’art. 9 D.Lgs. n. 156/2015). Ora la Cassazione, con l’Ordinanza interlocutoria  n. 18350 del 09 luglio 2019, ha sollevato la questione alle Sezioni Unite

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La difesa del Riscossore con Avvocati

Sotto tale ultima problematica (la difesa del Riscossore tramite Avvocati) si sono susseguite di verse pronunce di merito e di legittimità (vedi news del 17/9/2019), ma la Suprema Corte, in buona sostanza, ha sempre statuito che:

Nel tentativo di risolvere tale limite della legitimatio ad processum in capo all’Agenzia delle Entrate-Riscossione il legislatore ha emanato una norma che interpreta autenticamente tale art. 1, comma 8, del D.L. n. 193/2016.

Precisamente l’art. 4-novies D.L. n. 34 del 30 aprile 2019 (entrata in vigore il 30 giugno 2019):

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Le ultime pronunce della Cassazione. L’AdER è un Ente

Orbene, pur considerando la sopra indicata novella legislativa, la Suprema Corte ha continuato a considerare come non costituita (quindi nulli i relativi atti) la costituzione di Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Per la Cassazione se l’Agenzia delle Entrate-Riscossione si fa rappresentare da un Avvocato del libero Foro (senza dare atto delle fonti di rappresentazione e di assistenza), non può essere parte del processo.

Va vi è un altro importante passaggio del Supremo Consesso che ben qualifica tale Agenzia delle Entrate-Riscossione. Per la Cassazione il nuovo Riscossore è un Ente (Cass. 23178 del 17 settembre 2019). Quindi è uguale all’Agenzia delle Entrate.

Tale qualificazione giuridica comporta inevitabilmente grosse questioni sulla legittimità:

Per di più la Suprema Corte, anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 4-novies del D.L. n. 34/2019 (30 giugno 2019, vedi sopra), ha ritenuto di sollevare la questione alle Sezioni Unite per aver una univoca decisione (Cass. n. 18350 del 9 luglio 2019). E’ chiaro che la Suprema Corte non condivide tale scelta del legislatore e ritiene necessario dare un po’ di chiarezza ai giudici di merito.

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