Equitalia non può avere Avvocati

Decreto Crescita: NON è vero che il Riscossore può difendersi con Avvocati

Il punto centrale è la natura giuridica del Riscossore

Continuiamo con la nostra analisi del Decreto Legge n. 34 del 30 aprile 2019 (il cosiddetto decreto Crescita) rapportandolo con le novelle della Suprema Corte di Cassazione. In particolare qui analizziamo e spieghiamo perché il nuovo art. 4 novies del Decreto Crescita (norma di interpretazione autentica) non modifica la situazione fattuale che il Riscossore non può più farsi difendere da Avvocati del Liberio Foro (si veda anche NEWS del 20/11/2019 sulla Cassazione a Sezioni Unite)

Si consideri pure che la Suprema Corte, con l’Ordinanza n. 18350 del 9 luglio 2019, ha sollevato la questione della possibile rappresentazione processuale e difesa del Riscossore tramite Avvocati del Libero Foro alle Sezioni Unite della Cassazione.

Il punto preminente, quindi, è se dopo la novella dell’art. 4-Novies del Decreto Crescita è ancora necessaria tale decisione delle Sezioni Unite. Secondo noi, Si. La norma di interpretazione autentica del Decreto Crescita non risolve la questione, anzi la complica.

1. Analisi dell’art. 4 novies del Decreto Crescita

L’art. 4 novies è una norma di interpretazione autentica, cioè non inserisce nessun nuova disposizione nell’ordinamento giuridico, ma indica la regolare interpretazione di norme già esistenti.

Precisamente tale articolo 4 novies interpreta:

Sono norme che regolano e disciplinano:

  1. la trasformazione del Riscossore da Equitalia S.p.A. a Agenzia delle Entrate-Riscossione (Ente pubblico economico);

  2. la legitimatio ad processum (capacità di stare in giudizio) di tale nuovo Riscossore

***

Analizziamo tale norma di interpretazione autentica:

L’art. 4 novie statuisce:

  • 1. Il comma 8 dell’articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, si interpreta nel senso che la disposizione dell’articolo 43, quarto comma, del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, si applica esclusivamente nei casi in cui l’Agenzia delle entrate-Riscossione, per la propria rappresentanza e difesa in giudizio, intende non avvalersi dell’Avvocatura dello Stato nei giudizi a quest’ultima riservati su base convenzionale; la medesima disposizione non si applica nei casi di indisponibilità della stessa Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio.”

***

Ebbene tale articolo, in buona sostanza, afferma due principi base:

  1. solo se (“esclusivamente”) vi sono giudizi riservati all’Avvocatura per il tramite di un accordo tra quest’ultima ed il Riscossore (“su base convenzionale”), allora vi può essere la scelta di farsi difendere da Avvocati del libero Foro.

  2. Se vi sono giudizio che sono già, per legge, riservati esclusivamente all’Avvocatura dello Stato, non vi può essere la rappresentanza processuale con Avvocati del libero Foro (non vi è, appunto, una “base convenzionale”)

Quindi, si ripete, se la rappresentanza in giudizio è esclusivamente riservata all’Avvocatura, non si rientra nella interpretazione autentica dell’art. 4 novies e, quindi, il Riscossore per difendersi in giudizio non può avvalersi di Avvocati del Libero Foro.

2. Analisi dell’art. 1 del Decreto Legge n. 193/2016

I commi che ci interessano di tale articolo sono tre: 2, 3 e 8.

Il comma 8 è quello richiamato dall’art. 4 novies sopra indicato, con oggetto la rappresentanza processuale:

  • comma 8. L’ente è autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato ai sensi dell’articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, fatte salve le ipotesi di conflitto e comunque su base convenzionale. Lo stesso ente può altresì avvalersi, sulla base di specifici criteri definiti negli atti di carattere generale deliberati ai sensi del comma 5 del presente articolo, di avvocati del libero foro, nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero può avvalersi ed essere rappresentato, davanti al tribunale e al giudice di pace, da propri dipendenti delegati, che possono stare in giudizio personalmente; in ogni caso, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, l’Avvocatura dello Stato, sentito l’ente, può assumere direttamente la trattazione della causa. Per il patrocinio davanti alle commissioni tributarie continua ad applicarsi l’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Per la tutela dell’integrità dei bilanci pubblici e delle entrate degli enti territoriali, nonché nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all’accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate sono affidate a soggetti iscritti all’albo previsto dall’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.”

***

Gli altri due commi, invece, sono molto più interessanti:

  • comma 2. Dalla data di cui al comma 1, l’esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale, di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è attribuito all’Agenzia delle entrate di cui all’articolo 62 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed è svolto dall’ente strumentale di cui al comma 3.

  • comma 3. Al fine di garantire la continuità e la funzionalità delle attività di riscossione, è istituito, a far data dal 1° luglio 2017, un ente pubblico economico, denominato «Agenzia delle entrate-Riscossione», ente strumentale dell’Agenzia delle entrate sottoposto all’indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell’economia e delle finanze. L’Agenzia delle entrate provvede a monitorare costantemente l’attività dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, secondo principi di trasparenza e pubblicità. (…)”.

***

In buona sostanza il comma 2 ed il comma 3 dell‘art. 1 del D.L. n. 1963/2016 affermano:

  • le funzioni della riscossione della vecchia Equitalia sono ora dell’Agenzia delle Entrate (“l’esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale (…) è attribuito all’Agenzia delle entrate”);

  • l’Agenzia delle Entrate-Riscossione è parte dell’Agenzia delle Entrate (“ente strumentale dell’Agenzia delle entrate).

Quindi il nuovo Riscossore (Agenzia delle Entrate-Riscossione) è un Ente pubblico (anche se Economico, è giuridicamente sempre un Ente pubblico). Pertanto deve sottostare alle discipline che regolano gli enti pubblici. Quindi anche quelle relative alla rappresentazione processuale dell’Ente (nonché quelle sulla sua competenza, ma questo è altro argomento).

3. Analisi dell‘art. 43 del Regio Decreto n. 1611/1933

Sopra, seppur sommariamente, abbiamo spiegato che il Riscossore può essere rappresentato e difeso in giudizio da Avvocati di Libero foro solo se la legge non prevede l’esclusiva competenza all’Avvocatura di Stato (sopra Punto 1).

Inoltre, abbiamo altresì precisato che per l’art. 1, commi 2 e 3, del D.L. n. 193/2016 il Riscossore oggi è l’Agenzia delle Entrate. Quest’ultimo esercita la riscossione tramite una sua propria struttura, appunto l’Agenzia delle Entrate-Riscossione (sopra Punto 2).

Ora analizziamo e dimostriamo che vi è l’obbligo per il Riscossore di difendersi,  quantomeno, tramite l’Avvocatura di stato.

L’art. 43, comma 1, R. D. n. 1611/1933, precisa:

  • L’Avvocatura dello Stato può assumere la rappresentanza e la difesa nei giudizi attivi e passivi avanti le Autorità giudiziarie, i Collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali, di amministrazioni pubbliche non statali ed enti sovvenzionati, sottoposti a tutela od anche a sola vigilanza dello Stato, sempre che sia autorizzata da disposizione di legge, di regolamento o di altro provvedimento approvato con regio decreto”.

La circolare n. 27/E del 28 maggio 2010 dell’Agenzia delle Entrate (a pagina 9) precisa:

  • Il Patrocinio dell’Avvocatura dello Stato. Nelle ipotesi in cui l’Agenzia e le sue articolazioni non possono stare in giudizio direttamente mediante propri dipendenti, la rappresentanza e la difesa in giudizio dell’Agenzia delle entrate è affidata in via organica ed esclusiva all’Avvocatura dello Stato

Quindi, considerando l’art. 43, comma 1 del R.D. n. 1611/1933 e la prassi dell’Agenzia delle Entrate (Circ. n. 27/E del 28/5/2010), è certo che la rappresentanza processuale dell’Agenzia è, ex lege, attribuita solo a:

  • PRINCIPALMENTE dipendenti dell’agenzia;

  • SUBORDINATAMENTE all’Avvocatura di Stato.

  • MAI ad Avvocati del libero FORO.

4. CONCLUSIONI

Considerando quanto sopra rappresentato, si evidenzia il punto di errore in cui è incorso il legislatore: il problema NON è l’interpretazione autentica dell’art. 1 del D.L. n. 193/2016 e dell’art. 43 del R.D. n. 1611/1933, ma la nuova forma giuridica dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Essa è l’Agenzia delle Entrate. Essa, quindi, è un Ente Pubblico (anche se economico è sempre un Ente Pubblico).

Serve un cambio di prospettiva: il centro è la qualifica giuridica data al nuovo soggetto Riscossore e non altro.

Quindi, se le norme che regolano la rappresentanza processuale dell’Agenzia delle Entrate non cambiano, anche per l’Agenzia delle Entrate-Riscossione rimane l’obbligo della rappresentanza e difesa processuale SOLO tramite:

  • propri dipendenti;

  • Avvocaura di Stato;

  • MAI tramite Avvocati del libero Foro.

Tale concetto sopra espresso, inoltre, ben si concilia con l’art. 11 del D.Lg.s n. 546/1992, modificato dall’art. 9, comma 1, D.Lgs. n. 156/2015:

  • L’ufficio dell’Agenzia delle entrate e (…) nonché dell’agente della riscossione, nei cui confronti è proposto il ricorso, sta in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata[cioè tramite suoi dipendenti].

Articoli Correlati

Back to top button