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Illegittimo l’atto se l’Ufficio della nuova Equitalia non è competente territorialmente

Anche con la nuova Equitalia rimane la competenza territoriale

La nuova Equitalia (Agenzia delle Entrate-Riscossione) è vincolata alla competenza territoriale degli uffici distrettuali. Questo è il principio espresso nella sentenza n. 8049 del 29 marzo 2017 della Cassazione.

Excursus storico sull’Agente della riscossione

Fino al 2004 il sistema di riscossione delle entrate dello Stato era affidato in concessione alle Banche.

Con il D.L. n. 203/2005 (convertito dalla Legge n. 248/2005) è stato completamente accentrato il sistema di riscossione sul nuovo Ente della riscossione (Riscossione S.p.a. poi Equitalia S.p.a.), interamente partecipato da Agenzia delle Entrate e dall’INPS.

Dal 2007 al 2011 tale ente della riscossione ha acquisito le ulteriori e precedenti concessionarie e si è organizzato l’accorpamento con la costituzione di società “subordinate” con competenza territoriale coincidente con il territorio regionale.

Successivamente il Gruppo Equitalia è stato strutturato in diverse società: Equitalia Nord, Equitalia Centro; Equitalia Sud; Riscossione Sicilia S.p.a. (già Serit S.p.a.).

Il 17 febbraio 2016 è stato poi costituito un unico soggetto della riscossione: Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a. (società operante dal 1 luglio 2016).

Infine, dal 1 luglio 2017 (art. 1 D.L. n. 193/2016, convertito dalla Legge n. 225/2016) si è operato lo scioglimento di Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a. per indirizzare le relative funzioni nel nuovo e unico Ente pubblico economico: Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Competenza territoriale

In tema di accertamento e controlli, la competenza territoriale degli Uffici dell’Agenzia delle Entrate è delimitata dall’art. 31, comma 2, del D.p.r. n. 600/1973 (imposte dirette) e dall’art. 40 D.p.r. n. 633/1972 (imposte indirette). Tali norme stabiliscono che la competenza della direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate è stabilità dalla provincia in cui ha domicilio fiscale il contribuente (per le persone fisiche ed i professionisti o lavoratori autonomi tale domicilio fiscale è la residenza).

Pertanto, il ruolo è formato dalla Direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate dove il contribuente ha il domicilio fiscale.

L’art. 12, comma 1, D.p.r. n. 602/1973 stabilisce che il ruolo è consegnato “al concessionario dell’ambito territoriale a cui si riferisce” (appunto il ruolo). Tale art. 12 indica chiaramente la rilevanza della ripartizione territoriale dell’Agenzia delle Entrate anche per l’Agente della riscossione. Quindi per fare un esempio la Direzione provinciale di Milano è titolare del ruolo dei residenti a Milano e consegnerà tale ruolo all’Ufficio dell’Agente della riscossione competente per la provincia di Milano.

La Suprema Corte, con le sentenze n. 20669, n. 20670 e n. 20671 del 1 ottobre 2014, ha stabilità che gli Agenti della riscossione sono territorialmente competenti per la provincia dello stesso Ufficio della Agenzia delle Entrate che ha consegnato il ruolo.

Inoltre la Cassazione ha precisato che il criterio di individuazione della competenza in relazione al domicilio fiscale del contribuente è del tutto coerente con il sistema della riscossione coattiva dei tributi a mezzo ruolo e funzionale alle esigenze di speditezza e di efficienza, proprio in ragione della vicinanza dell’organo preposto alla riscossione con il soggetto tenuto al pagamento e assoggettabile alle azioni esecutive.

Sarà onere del contribuente che impugna dare prova che il soggetto emittente la cartella di pagamento era carente di potere oppure che abbia agito fuori dalla competenza territoriale.

Competenza della Commissione Tributaria

Di conseguenza la competenza della Commissione Tributaria ai sensi dell’art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992, deve essere valutata tenendo conto anche dell’Ente creditore che ha formato il ruolo.

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Orbene, dopo aver precisato quanto sopra sarà più agevole analizzare la sentenza in commento.

Quest’ultima ha, innanzitutto, precisato che l’incompetenza non è un problema di delega conferita all’Agente della riscossione attivato (art. 46 D.p.r. n. 602/1973).

Tale incompetenza (artt. 12 e 24 D.pr. n. 602/1973) si verifica qualora, a monte, è stato assegnato il ruolo proprio all’Ufficio dell’Agente della riscossione di altra provincia.

Successivamente, ha precisato che l’inderogabilità della ripartizione territoriale tra i vari Uffici trova ragione nella natura pubblica dell’ente preposto ad un’attività amministrativa ex art. 97 Cost. (si veda anche la news del 7 agosto 2017 sull’incostituzionalità del nuovo soggetto).

Questo deve valere anche per l’Equitalia Servizi di riscossione S.p.a. ed ancor di più, oggi, con il nuovo Ente pubblico economico Agenzia delle Entrate-Riscossione. E’ chiaro quindi che se l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione non è coincidente con la provincia dove ha domicilio fiscale il contribuente, la cartella di pagamento deve essere annullata perché il soggetto che lo ha emesso era totalmente privo di obbligatoria competenza territoriale.

 

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