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PEC e “ReGIndE”.

La Cassazione si è attivata, con l’Ordinanza di Correzione di errore materiale Cass. n. 29149 del 15 novembre 2019 nel rettificare l’errore posto in essere da precedenti pronunce, in particolare quella della Cass. n. 3709/2019. La Suprema Corte ha corretto l’errore relativo ai registri dai quali estrarre l’indirizzo PEC (INIPEC, REGINDE, PP.AA, eccetera) anche per la Cass. n. 24160/2019; con la Cass. n. 29749 del 15 novembre 2019, è stato corretto anche l’ “l’errore materiale” (si veda anche  Cass. n. 24110/2019).

In buona sostanza la Suprema Corte ha individuato gli effetti negativi che tale pronuncia sta già generando presso il giudici di merito.

Ebbene, tale Cass. n. 3709/2019 (ma si vedano anche Cass. n. 24160/2019 e Cass. n. 24110/2019) ha stabilità che la notifica PEC è valida solamente se l’indirizzo del soggetto mittente e quello del destinatario sono estratti dal registro “ReGIndE” (per gli Enti pubblici vale solo il registro delle pubbliche amministrazioni: PP. AA.). Si veda anche il vademecum sulle PEC 

Quindi tale sentenza dichiarava nulla la notifica PEC se gli indirizzi elettronici sono estratti da registri diversi come INIPEC o come quelli degli Albi professionali.

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GLI EFFETTI DI TALI SENTENZE SUI PROCESSI

Tale decidere ha già portato degli effetti considerevoli.

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LA CORREZIONE DELLA SUPREMA CORTE

Anche considerando quanto sopra indicato ha condotto la Cassazione a correggere le proprie decisioni.

Nel tentativo di non modificare la decisione della Cass. n. 3709/2019, la Suprema Corte ritorna sui “propri passi” ed ammette che la notifica tramite PEC è valida anche se gli indirizzi sono estratti dal registro INIPEC oppure da quello degli Albi professionali.

Precisamente:

L’affermazione generica della inattendibilità di quello che si definì “elenco INIPEC” -(…) non è suscettibile di mettere in discussione il principio, enunciato dalle S.U. n. 23620/2018 (ma , nello stesso senso, già Cass. n. 30139/2017), per cui <<In materia di notificazioni al difensore, in seguito all’introduzione del “domicilio digitale”, previsto dall’art. 6 sexies del d.l. n. 179 del 2012, conv. Con modfi. Dalla l. n. 221 del 2012, come modificato dal d.l. n. 90 del 2014, conv. Con modif. dalla l. n. 114 del 2014, è valida la notificazione al difensore eseguita presso l’indirizzo PEC risultante dall’albo professionale di appartenenza , in quanto corrisponde a quello inserito nel pubblico elenco di cui all’art. 6 del d.lgs. n. 82 del 2005, atteso che il difensore è obbligato, ai sensi di quest’ultima disposizione, a darne comunicazione al proprio ordine e quest’ultimo è obbligato ad inserirlo sia nei registri INIPEC, sia nel registro ReGIndE, di cui al d.m. 21 febbraio 2011 n. 44, gestito dal Ministero della Giustizia>> – voleva essere giustificata, in realtà, dalla non riferibilità soggettiva”(Cass. n. 29149/2019; si veda anche Cass. n. 29749/2019).

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