Notifica PEC

Notifica via PEC, gli indirizzi devono essere sempre estratti da ReGIndE.

Ma per gli Enti pubblici Registri delle PA

La Cassazione, con l’ordinanza 24160 del 27 settembre 2019 (si veda anche Cass.  N. 3709/2019), ha confermato, oramai in modo consolidato, che nel caso di notifica di atti giudiziari valgono solo gli indirizzi estratti nello specifico Registro gestito dal Ministero della Giustizia: ReGIndE (si veda anche la News del 8/10/2019). Si veda anche la NEWS del 18/11/2019 relativa alle Ordinanze della Cassazione che hanno corretto tale ordinanza n. 24160/2019 e la ordinanza n. 3709/2019. 

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La fattispecie oggetto della sentenza

Il Giudice istruttore del Tribunale di Genova, con ordinanza, rilevava d’ufficio l’incompetenza per territorio per una causa, di querela di falso, mossa verso un Magistrato del Tribunale di Firenze.

Il cittadino che mosse l’azione contro il Magistrato formulava, quindi, ricorso di competenza verso l’ordinanza del Tribunale di Genova.

La Suprema Corte dichiarava inammissibile il ricorso di competenza, perché, principalmente, era stato mosso verso una ordinanza e non verso una sentenza.

Tuttavia la Suprema Corte, “approfittando” di tale causa, ha voluto ulteriormente precisare, in riferimento agli indirizzi PEC, che anche in riferimento alla notifica ad un magistrato va le la PEC estratta da ReGIndE e non quella presso il Tribunale.

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La decisione della Cassazione

Orbene, la Suprema Corte di Cassazione, come sopra anticipato, ha confermato e precisato:

  • con elezione di domicilio presso l’avvocato Tribunale di Firenze” a un indirizzo di posta elettronica che è quello della cancelleria dell’immigrazione del Tribunale di Firenze, ovvero anche all’indirizzo di posta elettronica del Protocollo del Tribunale di Firenze, estratto dall’indice nazionale degli indirizzi INI PEC, elenco che, oltre a non essere riferibile alla posizione del _____, è stato dichiarato non attendibile da Cass. n. 3709 del giorno 8 febbraio 2019, secondo cui “per una valida notifica tramite PEC si deve estrarre l’indirizzo del destinatario solo da pubblico registro ReGIndE e non dal pubblico registro INI-PEC. Questo indipendentemente dal fatto che la notifica ad un magistrato non può essere validamente effettuata presso l’indirizzo di posta elettronica della Cancelleria dell’immigrazione o del protocollo del Tribunale di appartenenza” (Cass. n. 24160/2019).

Quindi, per il Supremo Consesso, anche le notifiche ai Magistrati devono essere fatte all’indirizzo PEC presente nel registro ReGIndE.

Tuttavia, è opportuno ben chiarire che per le notifiche a Soggetti pubblici (Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL ed anche Agenzia delle Entrate-Riscossione, si veda News 11/7/2019, ultimo punto), indirizzo PEC, invece, deve essere estratto dai Pubblici Registri delle Pubbliche Amministrazioni gestiti dal Ministero. Nel registro ReGIndE non vi sono tali indirizzi.

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