Notifica PEC

Notifica via PEC. Vale solo l’indirizzo indicato in ReGIndE

Notifica a PEC errata, vi è nullità sanabile

La Cassazione, con l’ordinanza 24110 del 27 settembre 2019, ha statuito ulteriormente l’importanza dei registri da dove si estrae la Pec del destinatario della Notifica (si veda anche Cass. n. 3709/2019). Inoltre, con tale decisione, la Suprema Corte ha precisato che la notifica ad un valido indirizzo Pec del destinatario, ma diverso da quello indicato nello specifico Registro gestito dal Ministero della Giustizia (ReGIndE), comporta solo nullità della notifica ed il Giudice adito, ex art. 291 c.p.c., deve fissare un ulteriore termine perentorio per la rinotifica al giusto indirizzo. Si veda anche la NEWS del 18/11/2019 relativa alle Ordinanze della Cassazione che hanno corretto tale ordinanza n. 24160/2019 e la ordinanza n. 3709/2019. 

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La fattispecie oggetto della sentenza

Un soggetto extracomunitario appellava la sentenza del Tribunale in relazione al diniego di protezione internazionale. L’atto d’appello veniva notificato telematicamente ad un indirizzo “non valido” dell’Avvocatura di Stato.

La Corte d’Appello, in applicazione del disposto dell’art. 291 c.p.c., inquadrava tale errore come una nullità della notifica ed ordinava all’appellante di rinotificare, all’indirizzo PEC corretto, entro un determinato termine.

Tuttavia, l’appellante rinotificava tale appello all’indirizzo PEC dell’Avvocatura, ma all’indirizzo presente nel sito dell’Avvocatura e non a quello riportato nello specifico registro tenuto dal Ministero della Giustizia: ReGIndE.

La Corte, quindi, dichiarava l’atto d’appello inammissibile perché tardivo. Avverso tale sentenza ricorreva per Cassazione il soggetto extracomunitario.

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La norma in questione

Art. 291 c.p.c. (Contumacia del convenuto): “Se il convenuto non si costituisce e il giudice istruttore rileva un vizio che importi nullità nella notificazione della citazione, fissa all’attore un termine perentorio per rinnovarla. La rinnovazione impedisce ogni decadenza.

Se il convenuto non si costituisce neppure all’udienza fissata a norma del comma precedente, il giudice provvede a norma dell’articolo 171, ultimo comma.

Se l’ordine di rinnovazione della citazione di cui al primo comma non è eseguito, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell’articolo 307, comma terzo”.

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La decisione della Cassazione

Orbene, la Suprema Corte di Cassazione, come sopra anticipato, ha confermato e precisato due passaggi:

  • vale solo l’indirizzo PEC estratto dal Registro ReGIndE: “Quanto al primo aspetto, è agevole ricordare che in tema di notificazione a mezzo pec, (…), l’indirizzo del destinatario al quale va trasmessa la copia informatica dell’atto è, per i soggetti i cui recapiti sono inseriti nel Registro generale degli indirizzi elettronici gestito dal Ministero della giustizia (Reginde), unicamente quello risultante da tale registro”.

  • Nel caso di notifica con PEC ad indirizzo diverso da quello indicato nel ReGIndE, vi è nullità ex art. 291 c.p.c. e il Giudice può autorizzare la rinotifica e non facendo integrare la decadenza: “Ne consegue, ai sensi dell’art. 160 c.p.c., la nullità della notifica eseguita presso un diverso indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario (…) l’art. 291 c.p.c., applicabile al giudizio di appello per il tramite dell’art. 359 c.p.c., stabilisce che, se il convenuto non si costituisce, in presenza di un vizio che importa nullità della notificazione della citazione, il giudice fissa all’attore un termine perentorio per rinnovarla, rinnovazione che impedisce ogni decadenza”.

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