Site icon Soluzioni Al Debito

Prescrizione: gestione separata e avvocati

La Suprema Corte con due sentenze gemelle (Cass. n. 13049/2020 e Cass. n. 6106/2020) ha confermato che la prescrizione quinquennale dei contributi decorre dalla data in cui tali contributi dovevano essere pagati.

Inoltre, ha precisato che i professionisti non iscritti alla Cassa professionale devono essere iscritti alla Gestione Separata dell’INPS.

*****

Sull’iscrizione alla Gestione Separata dell’INPS del professionista

La suprema Corte, innanzitutto, afferma, definitivamente, che i professionisti che non vengono iscritti alle rispettive Casse previdenziali (per limiti di reddito), devono essere iscritte alla Gestione Separata INPS. Nel caso lo stesso istituto può iscrivere d’ufficio il professionista.

Precisamente:

“che il primo motivo è infondato in quanto risulta oramai consolidata la giurisprudenza contraria di questa Corte la quale afferma che i professionisti i quali non siano iscritti alla Cassa professionale, rimanendo obbligati verso quest’ultima soltanto al pagamento del contributo integrativo in quanto iscritti agli albi, sono tenuti comunque ad iscriversi alla Gestione separata presso l’INPS, in quanto la ratio universalistica delle tutele previdenziali cui è ispirato l’art. 2, comma 26, 1. n. 335/1995, induce ad attribuire rilevanza, ai fini dell’esclusione dell’obbligo di iscrizione di cui alla norma d’interpretazione autentica contenuta nell’art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011” (Cass. n. 6106/2020).

*****

Sulla prescrizione quinquennale dei contributi INPS ed il dies a quo

In riferimento, invece, a quando la prescrizione del credito contributivo dell’INPS (derivato dalla Gestione Separata) debba iniziare a decorrere (dies a quo), la Suprema Corte ha confermato:

Precisamente:

 

Exit mobile version