INPS-PensionePrescizione

GESTIONE SEPARATA INPS

Si prescrivono i contributi anche se vi è ignoranza. Se, invece, vi è dolo nel nascondere i redditi, c'è sospensione della prescrizione

La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 13601 del 2 luglio 2020, ha confermato che il diritto dell’INPS di pretendere i contributi per la Gestione Separata, si prescrive in 5 anni da quando tali contributi si dovevano corrispondere (16 giugno: acconto e saldo). Inoltre, non interrompe la prescrizione la semplice ignoranza del soggetto di doversi iscrivere alla Gestione Separata dell’INPS (si veda anche News del 24/9/2019)

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La fattispecie oggetto della sentenza

Un avvocato, regolarmente iscritto al Foro di Competenza, non si era iscritto alla relativa cassa previdenziale, non essendovi obbligato secondo le regole forense ed in base al reddito.

Per evoluzioni normative, l’INPS ha iscritto d’ufficio il professionista alla Gestione Separata. L’Inps comunicava tale iscrizione (per contributi anno d’imposta 2010) in data 7/7/2016).

Per l’INPS il termine di prescrizione decorre (dies a quo) dalla trasmissione telematica della dichiarazione dei redditi per l’anno 2010: 31/10/2011.

Per il contribuente, che impugnava l’avviso dell’INPS, la prescrizione ha come dies a quo il giorno in cui tali contributi dovevano essere corrisposti: 16 giugno 2011 (termine per il saldo dei contributi per l’anno 2010).

Il Tribunale e poi anche la Corte d’Appello davano ragione all’Avvocato.

L’INPS impugnava la decisione della Corte avanti alla Cassazione eccependo, principalmente, la presenza di un fatto concreto che impediva di far decorrere la prescrizione. Precisamente: il contribuente, essendo avvocato, non poteva non sapere che sarebbe stato iscritto d’ufficio dall’INPS alla Gestione Separata. Tale ignoranza è un fatto che impedisce il decorrere della prescrizione.

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La decisione della Cassazione

La Suprema Corte, con tale ordinanza, conferma che:

  • i contributi a “percentuale” (come la Gestione Separata) si prescrivono in 5 anni;

  • il termine di prescrizione decorre SOLAMENTE da quando tali contributi si dovevano corrispondere, termine ultimo 16 giugno per il saldo (quindi per l’anno 2010 i pagamenti erano: 16 giugno 2010 1 acconto; 30 novembre 2010 2 acconto: 16 giugno 2011 saldo).

Tuttavia tale pronuncia individua un ulteriore passaggio, che si può dividere i due parti:

  • solo le cause giuridiche possono interrompere la prescrizione. Gli impedimenti di fatto (ad esempio: incertezza sulla natura subordinata del rapporto di lavoro – Cass. n. 21220/2004; Cass. n. 10828/2015) e l’ignoranza (ad esempio la non conoscenza di dover iscriversi alla Gestione Separata INPS, si consideri Corte d’Appello Milano n. 788/2019) al massimo possono sospendere la prescrizione;

  • lo sospensione della prescrizione è prevista dall’art. 2941 c.c. in ipotesi specifici e tassativi e salvo il dolo (art. 2941 n. 8 c.c.) l’ignoranza non è prevista in tali ipotesi.

Precisamente la Suprema Corte ha affermato:

  • che la tesi dell’INPS è infondata; ed invero, la giurisprudenza di legittimità, in generale, ha sempre posto in rilievo che l’impossibilità di far valere un diritto, alla quale l’art. 2935 cod. civ. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l’esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 cod. civ. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, nel cui ambito, salva l’ipotesi di dolo prevista dal n. 8, non rientra l’ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sulla esistenza di tale diritto od il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento” (Cass. n. 13601/2020).

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