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Nulla PEC, se inviata con un indirizzo non presente nei pubblici elenchi

Per la CTP di Napoli, sentenza n. 52321 del 8 luglio 2020, è nulla la cartella notificata tramite PEC, se l’indirizzo del Riscossore non è tra quelli indicati negli ufficiali elenchi pubblici.

Come indicato anche nel nostro VADEMECUM INFORMATICO è importante ben conoscere tutte le problematiche relative alla notifica tramite PEC. Tra gli elementi essenziali per tale notifica vi è anche l’obbligo di prelevare gli indirizzi da appositi indici pubblici.

Ebbene, proprio tale carenza è stata riscontrata dalla CTP di Napoli che ha annullato le pretese tributarie. In particolare, i giudici napoletani hanno riscontrato che l’indirizzo del mittente (Agenzia delle Entrate-Riscossione di Napoli) non era quello “ufficiale” indicato nel registro INI-PEC (e IPA). Pertanto, hanno annullato i tributi per inesistenza delle relative cartelle di pagamento.

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La decisione della CTP

La fattispecie affrontata dai giudici partenopei era complessa. Il contribuente aveva contestato le pretese tributarie tramite l’impugnazione del ruolo. Inoltre, durante il processo interveniva anche l’Agenzia delle Entrate (soggetto titolare del ruolo).

In risposta all’eccezione del Riscossore che contestava la tardività dell’impugnazione delle cartelle attraverso il ruolo, il contribuente depositava memoria dove formalmente eccepiva che: l’Agente della riscossione adoperava una PEC diversa da quelle registrate negli indici ufficiali. Precisamente, la PEC con oggetto le cartelle proveniva da notifc.acc.campania@pec.agenziariscossione.goiv.it, ma nell’indice INI-PEC (e IPA) vi è solamente indicato: protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it.

Pertanto, la CTP, innanzitutto, ha dato atto della legittimità del ricorso:

Successivamente i Giudici tributari sono stati lapidari e corretti:

In conclusione, la CTP di Napoli ha statuito:

“In sostanza, dai documenti versati in atti dall’esattore è emerso il fatto storico inconfutabile che la cartella di pagamento è stata trasmessa da un indirizzo PEC differente da quello contenuto nel pubblico registro (IPA) per la notifica dei provvedimenti esattivi di natura tributaria: tale modalità notificatoria risulta in contrasto con la richiamata normativa, pertanto la contestata notifica deve ritenersi priva di effetti giuridici”.(CTP Napoli n. 5232/2020).

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