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Non è soggetta a termine l’azione per prescrivere i contributi INPS

Anche la giurisprudenza di merito ha confermato quanto statuito dalla suprema Corte di Cassazione (si veda la News del 8 giugno 2020): la contestazione dell’azione esecutiva dell’INPS, tramite la prescrizione, non è soggetto ad alcun termine processuale.

Il Tribunale di Palermo, con la sentenza del 22 dicembre 2020, ha precisato che l’azione di opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. va proposta nei termini ordinari, quindi non è soggetta al termine di 40 giorni oppure al termine di 20 giorni dell’azione di opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.)

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Norme di riferimento

Art. 615, comma 1, c.p.c. (opposizione all’esecuzione)

Quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e questa non è ancora iniziata, si può proporre opposizione al precetto con citazione davanti al giudice competente per materia o valore e per territorio a norma dell’articolo 27. Il giudice, concorrendo gravi motivi, sospende su istanza di parte l’efficacia esecutiva del titolo. Se il diritto della parte istante è contestato solo parzialmente, il giudice procede alla sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo esclusivamente in relazione alla parte contestata.”

Art. 3, comma 9 e 10, Legge n. 335/1995

9. Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati:

a) (…);

b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.”

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La fattispecie

Il contribuente impugnava, probabilmente tramite l’estratto di ruolo, (tale punto non è chiaro nella sentenza) diverse cartelle ed avvisi di addebito. Con l’impugnazione contestava la errata notifica degli avvisi di addebito e l’intervenuta prescrizione quinquennale dei contributi portati dalle cartelle.

Costituito il Riscossore, che eccepiva la tardività del ricorso (con oggetto appunto l’impugnazione degli estratti di ruolo), ed integrato il contraddittorio con l’INPS, il Giudice, principalmente (veniva affermata anche la non notifica degli avvisi di addebito) dava atto della mancata produzione di atti interruttivi della prescrizione quinquennale, dalla notifica delle cartelle alla data di deposito del ricorso.

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La decisione del Tribunale

Il Tribunale di Palermo, confermando le pronunce della Cassazione (Cass. n. 9180/2206 e Cass. n. 10584/2020), ha sentenziato che la prescrizione quinquennale ex art. 3, comma 9 e 10, Legge n. 335/1995, è eccepibile senza termini processuali stringenti, precisamente:

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