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CTR Liguria: Equitalia non può difendersi con Avvocati

Come già statuito da diverse sentenze di Giudici Tributari (CTP Napoli n. 11055/2017; CTR Toscana n. 1783/2017; CTP Varese n. 310/2017), anche la CTR Liguria n. 1745/2017 conferma che l’Agente della Riscossione non può farsi rappresentare in giudizio da Avvocati del libero Foro. Può agire in giudizio soltanto con professionisti interni alla propria struttura.

Ma andiamo con ordine.

In fatti di causa. La Società ricorrente impugnava avanti la CTP di Savona un’intimazione di pagamento, notificata tramite PEC, con presupposto diverse cartelle di pagamento. Per tali cartelle la ricorrente asseriva di non averle mai ricevute tramite notifica.

La CTP accoglieva il ricorso annullando solamente l’intimazione impugnata e non le cartelle sottostanti, che le dichiarava correttamente notificate.

Avverso tale sentenza formulava ricorso la società contribuente per chiedere anche l’annullamento delle cartelle sottostanti all’intimazione impugnata.

Nell’atto d’appello la contribuente eccepiva anche l’illegittimità della costituzione di controparte perché l’Agente della Riscossione si era costituito con Avvocato del libero Foro e non con professionista inserito nella struttura del riscossore.

Orbene, la CTR Liguria percorre lo steso ragionamento formulato dalla CTP Napoli n. 11055/2017.

Viene fatto un chiaro distinguo tra:

  1. l’art. 11 D. LGS. n. 546/1992 (rappresentanza delle parti)
  2. l’art. 12 D. LGS. n. 546/1992 (difesa tecnica)

Considerando la modifica dell’art. 11, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992, oramai vigente dal 1 gennaio 2016, “Non è, pertanto, più accettabile la delega di rappresentanza concessa a legali esterni”.

Quindi l’Agente della Riscossione tramite Avvocati esterni può solamente farsi difendere (difesa tecnica, art. 12 D.Lgs. n. 546/1992), ma non può farsi rappresentare in processo. Questa è la chiara ratio della normativa di cui all’art. 11, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992, come modificato: “L’ufficio dell’Agenzia delle entrate (…) nonché dell’agente della riscossione (…) sta in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata”.

Sempre la CTR Liguria conferma il sopra indicato distinguo degli articoli (art. 11 e art. 12) affermando che: “indirettamente lo stesso art. 12 dlgs 546/92 conferma tale assunto riportando al comma 1 letteralmente che “le parti diverse dagli Enti impositori, dagli Agenti della Riscossione ecc … devono essere assistite in giudizio nell’immediatezza da difensore abilitato”.

Altro passaggio importante di tale CTR sta nella rilevabilità d’ufficio di tale difetto di rappresentanza processuale e nelle conseguenze:

Infine la CTR Liguria conferma la non esistenza giuridica di un atto notificato tramite PEC se non è con formato “.p7m”. Inoltre precisa che “L’invio di un qualunque atto tramite pec non è idoneo a garantire, con assoluta certezza richiesta dalla legge, né l’autore né la sua integrità”.

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