Equitalia non può avere AvvocatiSenza categoria

Equitalia non può difendersi con gli avvocati

La CTP di Varese, con la sentenza n. 310 del 30 maggio 2017, ha dichiarato inammissibile la costituzione di Equitalia, perché ha conferito la procura alle liti ad un avvocato del “foro libero” e non da un avvocato dipendente dello stesso Agente della riscossione.

Nei fatti, un contribuente contestava la mancata notifica di diverse cartelle di pagamento e, dopo la costituzione in giudizio di controparte, veniva sollevata anche l’eccezione di inammissibilità di tale costituzione della stessa per le modifiche normative.

Precisamente, l’art. 11, comma 2, del D. Lgs. n. 546/1992 (Capacità di stare in giudizio) è stato modificato dall’art. 9, comma 1, lett. d), n. 1) del D. Lgs. n. 156 del 24 settembre 2015. Tale articolo, attualmente, prevede: “L’ufficio dell’Agenzia delle entrate (…) nonché dell’agente della riscossione, nei cui confronti è proposto il ricorso, sta in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata” (la precedente formulazione dell’art. 11, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992 prevedeva: “L’ufficio del Ministero delle finanze nei cui confronti è proposto il ricorso sta in giudizio direttamente o mediante l’ufficio del contenzioso della direzione regionale o compartimentale ad esso sovraordinata”, quindi non veniva indicata anche Equitalia come soggetto che deve difendersi solo con la propria struttura).

Orbene, la Ctp di Varese, in riferimento a tale modifica dell’art. 11, ha affermato: “il Collegio, esaminate le eccezioni di parte ricorrente, dichiara inammissibile la costituzione in giudizio di Equitalia e ne ordina l’estromissione (…) La Commissione osserva che gli atti posti in essere da Equitalia non validamente costituita in giudizio o meglio costituitasi in una situazione di carenza di legittimatio ad processum non possono essere validamente considerati, con la conseguenza che non è stata fornita la prova processuale della rituale notifica delle cartelle di pagamento impugnate.” (CTP Varese n. 310/2017).

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