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Poste private: ancora inesistente la notifica di atti tributari sostanziali e processuali

La notifica di atti tributari tramite Poste Private è da ritenersi ancora inesistente e la normativa che ha introdotto tale possibilità per soggetti privati (Legge n. 124/2017) non è retroattiva.

Questo è il principio ribadito dalla Suprema Corte, con l’ordinanza n. 8089 del 03 aprile 2018, che ha confermato tale principio già affermato da precedenti pronunce: Cass. n. 3010/2018 e dalla Cass. n. 234/2018 e Cass. 23887/2017.

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La fattispecie

Una contribuente contestava un avviso di accertamento emesso dal Comune per tributi ICI per l’anno 2007.

La CTP dichiarava inammissibile il ricorso perché notificato al Comune tramite Posta Privata. La contribuente formulava appello alla CTR, ma la Commissione Regionale confermava la sentenza della CTP.

Infine, la Contribuente espletava ricorso in Cassazione evidenziando, in particolare, che la notifica tramite Posta Privata equivale a consegna diretta dell’atto. Inoltre, tale modalità di consegna non rende la notifica inesistente, ma, al più, nulla, sanabile dalla costituzione in giudizio di controparte.

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La decisione

La Suprema Corte ha, come sopra anticipato, ha affermato:

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