Site icon Soluzioni Al Debito

Cambio residenza, la notifica va SOLO all’indirizzo indicato in anagrafe

La Suprema Corte, con l’Ordinanza n. 52 del 03 gennaio 2019, ribadisce e precisa le modalità di notifica degli atti tributari (cartelle ed avvisi di accertamento) alle persone fisiche. L’Amministrazione Finanziaria deve notificare l’atto all’indirizzo indicato nell’anagrafe tributaria, nulla rileva eventuali altre comunicazioni ricevute dal contribuente sull’indicazione di altri luoghi.

Già con la nostra news del 17/12/2018 abbiamo specificato la distinzione tra:

Ora, con tale sentenza, la Cassazione inserisce e delimita le modalità di comunicazione del cambio di domicilio fiscale sia per la persona fisica (residenza) sia per la persona giuridica (sede legale), nonché i relativi obblighi dell’Amministrazione Finanziaria.

*****

Domicilio fiscale, quando decorre per il Fisco la modifica

L’art. 60 (e l’art. 58) D.p.r. n. 600/1973 (e l’art. 56 D.p.r. n. 633/1972 per l’IVA che lo richiama) disciplina e regola la notifica degli avvisi di accertamento e delle cartelle nonché dei successivi atti esattivi del Riscossore (richiamato dall’art. 26 D.p.r n. 602/1973).

In particolare, qui, tentiamo di sunteggiare quando decorre per il Fisco la modifica del domicilio fiscale, in relazione alle modalità di comunicazione della variazione.

Come sopra anticipato, per le persone giuridiche (società, enti, eccetera) il domicilio fiscale è la sede legale; per le persone fisiche, invece, il domicilio fiscale è la residenza anagrafica.

L’art. 60, comma 3, del D.p.r. n. 600/1973 prevede 2 modalità di comunicazione della modifica di tale domicilio fiscale e quando decorre per il Fisco tale modifica:

*****

La decisione della Cassazione

Sul punto il Supremo Consesso ha precisato che:

Per di più la Suprema Corte ha statuito che nulla rilevano, per le persone fisiche eventuali altre comunicazioni. Il Fisco deve SOLAMENTE attenersi alle indicazioni presenti nell’anagrafe comunale:

 

(1) Nel testo originale dell’art. 60, comma 3, D.p.r. n. 600/1973 il termine era di 60 giorni, ma con la modifica dell’art. 37, comma 27, del D.L. n. 223/2006, il termine è stato ridotto a 30 giorni

Exit mobile version