Notifica

Notifica ex art. 140 c.p.c., la raccomandata informativa segue le regole delle semplici raccomandate

Basta che sia correttamente inviata e non serve che sia data prova della sua ricezione

La Suprema Corte, con la recente ordinanza n. 32201 del 12/12/2018, ha precisato un passaggio importante per la notifica di atti, in caso di assenza temporanea del destinatario, cioè le modalità di invio della raccomandata informativa.

Precisamente, in caso di notifica con l’agente notificatore (oppure con specifico Ufficiale Giudiziario) due sono le possibili procedure per la notifica dell’atto:

  1. In caso di assenza relativa del destinatario o di soggetti autorizzati a ricevere tale atto;

  2. In caso di assenza assoluta.

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In caso di assenza assoluta.

Qui il destinatario della notifica non ha più domicilio fiscale nel Comune, oppure la Società non ha più la sede legale nel luogo indicato nella visura camerale. Quindi, se all’anagrafe, od in camera di commercio, non è possibile individuare la nuova residenza (o domicilio) della persona fisica, oppure dalla CCIAA non è rintracciabile la nuova sede legale della Società, il destinatario della notifica sarà definito totalmente assente.

Vi sarà quindi una assenza assoluta del destinatario. In altri termini, l’Agente notificatore non riesce più a rintracciarlo.

In tal caso il notificante deve OBBLIGATORIAMENTE:

  1. Indicare, all’interno della relata di notificazione, tutte le ricerche che ha posto in essere, per giungere alla conclusione che lì il destinatario non ha più il domicilio fiscale.

  2. Depositare l’atto da notificare presso il Comune dell’Ultima residenza (o domicilio) per la persona fisica, oppure nel Comune dell’ultima sede legale per la Società.

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In caso di assenza relativa

Qui il destinatario della notifica ha la residenza (o il domicilio) presso il Comune in cui deve essere fatta la notifica e, per le Società è lì presente la sede legale.

Tuttavia, nel momento in cui viene posta in essere la notifica non vi è il destinatario (o soggetti autorizzati a ritirarlo ex art. 139 c.p.c.). Vi è momentanea assenza del soggetto destinatario o di altri autorizzati a ritirare gli atti.

In tale circostanza l’Agente notificatore DEVE obbligatoriamente eseguire TUTTI i passaggi previsti dall’art. 140 c.p.c.:

  1. Depositare copia dell’atto da notificare presso il Comune del luogo del domicilio fiscale;

  2. affissione all’albo (è una specifica lista) del Comune;

  3. mettere un avviso in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione o dell’ufficio (tale avviso contiene l’avvertimento che in Comune è stato depositato l’atto da notificare);

  4. inviare la raccomandata informativa, che contiene un ulteriore avviso della tentata notifica e che l’atto è stato depositato in Comune.

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Orbene, è su tale ultima raccomandata informativa che si concentra la Cassazione qui in commento.

Come statuito anche in altre pronunce (Cass. n. 2959/2012; Cass. n. 26864/2014; Cass. n. 13315/2017; Cass. n. 4049/2018, nonché in CTR Toscana n. 2224/04/2017) tale raccomandata non segue le normative e le disposizioni rigide della Legge n. 890/1982 (norma che disciplina la notifica tramite Poste Italiane delle notifiche degli Agenti Notificatori/Ufficiali Giudiziari). Tale raccomandata, visto che ha solo il fine di “informare” del tentativo di notifica (in caso di assenza relativa), segue le più semplici disposizioni relative alla raccomandata.

Quindi:

  1. è sufficiente che tale raccomandata sia solo inviata e non serve che nell’avviso di ricevimento sia indicato l’effettivo ricevimento della spedizione (l’indirizzo del destinatario deve essere corretto);

  2. il notificante non deve indicare nell’avviso di ricevimento di aver effettuato il deposito presso il Comune dell’atto da notificare;

  3. l’unica circostanza che deve risultare nell’avviso di ricevimento, è l’eventuale fatto impeditivo della possibile conoscenza dell’avviso stesso. In buona sostanza, devono essere indicati eventuali circostanze che, fin da subito, danno un credibile dubbio sulla possibilità che l’avviso possa arrivare a destinazione (ad esempio: trasferimento conosciuto, il decesso del destinatario).

Quindi, la Cassazione con l’Ord. n. 32201/2018 ha statuito:

Nella notifica ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ., la raccomandata cosiddetta informativa, poiché non tiene luogo dell’atto da notificare, ma contiene la semplice “notizia” del deposito dell’atto stesso nella casa comunale, non è soggetta alle disposizioni di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, sicchè occorre per la stessa rispettare solo quanto prescritto dal regolamento postale per la raccomandata ordinaria” (Cass. n. 32201/2018).

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