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Cassazione: si possono rottamare anche le cartelle oggetto di lite

La Cassazione, con l’ordinanza n. 2859 del 31 gennaio 2019 ha confermato il proprio orientamento sugli “atti impositivi” che possono essere definiti con la Rottamazione Liti.

Precisamente, la Suprema Corte ha statuito che se la cartella è il primo atto con cui il Fisco fa valere le sue pretese, esso deve essere considerato come un atto di accertamento, perché nella pretesa ha in sé anche richieste impositive.

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La fattispecie oggetto della pronuncia

Un contribuente impugnava una cartella di pagamento, con oggetto IVA non versata (per gli anni 1986-1988). Venivano formulati anche motivi sulla prescrizione del diritto vantato dall’Agenzia delle Entrate e sulla decadenza del relativo potere dell’Ufficio.

Nelle more del primo grado il contribuente aderiva alla definizione Liti (ex art. 16 legge n. 289/2002). Tuttavia l’Agenzia delle Entrate rigettava la domanda osservando che, avendo come oggetto omessi/tardivi versamenti IVA, l’atto impugnato (cartella di pagamento) non era un atto impositivo. Pertanto non si poteva applicare la Definizione Agevolata delle liti.

Il contribuente impugnava il diniego alla definizione liti e la CTP gli dava ragione, però la CTR ribaltava il verdetto rigettando accogliendo l’appello dell’Ufficio. Il contribuente ricorreva alla Cassazione.

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La Definizione Liti previsto dall’art.6 D.L. n. 119/2018

Come indicato nella News del 26 gennaio 2019, la Definizione Liti ex art. 6 . D.L. n. 119/2018 (convertita con modifiche dalla Legge n. 136/2018) ha le seguenti principali caratteristiche:

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La pronuncia della Cassazione

La Suprema Corte non è nuova in riferimento a pronunce che precisano la cartella di pagamento (se primo atto con cui il Fisco chiede i tributi) come atto rottamabile con la Definizione Liti. La suprema Corte ha precisato che la cartella può rientrare nella concezione di “atto impositivo” in :

Con l’ordinanza n. 2859/2019 il Supremo Consesso ha ulteriormente precisato:

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