Cartelle di pagamentorottamazione liti

Rientrano nella Rottamazione liti anche le cartelle

La procedura del controllo automatizzato rientra nella Rottamazione Liti

La Suprema Corte, con la Ordinanza n. 3759 del 08 febbraio 2019, conferma il suo orientamento relativo a comprendere, nella Definizione Agevolata, anche le semplici cartelle di pagamento emesse dal Riscossore.

Precisamente, la Cassazione ha statuito in riferimento alle cartelle che derivano dalla procedura ex art. 36bis D.p.r. n. 600/1973. Quindi dal, cosiddetto, controllo automatico, cioè qualora la cartella ha come oggetto le pretese tributarie indicate in dichiarazione dei redditi, ma semplicemente non corrisposte dal contribuente (si veda anche News del 21/2/19).

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Per il Supremo Consesso, in caso di notifica di cartella di pagamento ex art. 36bis D.p.r. n. 600/1973, tale atto è il primo con cui il Fisco eccepisce la pretesa impositiva.

In buona sostanza, se la cartella non viene preceduta da un avviso è con l’atto del Riscossore che si concretizza una pretesa impositiva. Tale principio la Cassazione lo aveva già chiarito con precedenti sentenze relative al Condono fiscale delle liti ex D.L. n. 98/2011 (Cass. n. 15799/2015 e Cass. n. 23269/2018).

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Con l’ordinanza n. 3759/2019, la Suprema Corte ha precisato:

  • Al riguardo, è noto che, secondo costante orientamento di questa Corte di legittimità, l’accesso alla definizione agevolata in discorso, per gli atti di riscossione – quali la cartella di pagamento – è ammissibile solo quando questa sia stata emessa a seguito di controllo automatizzato ed in assenza di un previo avviso di accertamento (…), trattandosi in definitiva del primo e unico atto con cui la pretesa fiscale viene comunicata al contribuente. Ove invece sia stato precedentemente emesso un autonomo atto d’accertamento (…), la notifica della cartella non costituisce “nuovo ed autonomo atto impositivo, ma di atto di mera esecuzione di una pretesa ormai definitiva” (Cass. n. 3759/2019).

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