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Prescrizione & Decadenza

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Entrambi hanno in comune che l’azione del tempo determina la perdita di un diritto, ma esse, genericamente, si differenziano perché:

Prescrizione: l’inerzia per un determinato tempo, comporta la perdita di tale diritto che era già presente nella sfera del titolare. Essa è soggetta a sospensione (l’inerzia è “giustificata” e quindi apre una parentesi nel decorso del tempo) ed ad interruzione (c’è azione e l’inerzia viene, quindi, meno e ricomincia a decorre nuovamente il tempo);

Decadenza: il mancato compimento di una determinata azione in un tempo determinato comporta la perdita di acquisire il diritto, che non c’era nella sfera del soggetto. Non è soggetta a sospensione e interruzione.

PRESCRIZIONE

La prescrizione del credito tributario, sia dal punto di vista del Fisco, sia da quello dei contribuenti, è scarsamente regolata dalla legislazione di settore, con la consueta utilizzazione “suppletiva” del diritto civile.

 

PRESCRIZIONE E LA DILAZIONE CONCESSA (anche parzialmente corrisposta) DALL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE

Prima di inquadrare i termini prescrizionali per singolo TRIBUTO e CONTRIBUTO, seguendo le indicazioni giurisprudenziali, è NECESSARIO in quadrare la rateazione ex art. 19 del D.p.r. n. 602/1973.

La Suprema Corte con due recenti sentenze ha precisato alcuni punti:

IRPEF e IRES e IVA

SUI TRIBUTI LOCALI

Per la Cassazione, oramai, consolidata per i pagamenti dei tributi locali si deve applicare la prescrizione l’art. 2948, n. 4, c.c.: “Si prescrive in cinque anni: … 4) … tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi” (Cass. n. 42830/10).

Per la Cassazione, il contribuente è tenuto a pagare periodicamente una somma, per tali tributi locali, che costituisce il corrispettivo di un servizio a lui reso, richiesto (concessione di uso di suolo pubblico, di uso di passo carrabile) o imposto (tassa per smaltimento rifiuti, contributo opere di risanamento idraulico del territorio), che in tanto si giustifica in quanto anno per anno il corrispettivo servizio venga erogato. E’ quindi un servizio continuativo/periodico  che si paga annualmente, o in tempi minori (si veda anche CTR Lazio n. 1050 del 7 marzo 2017)

TARSU: Tale tributo è disciplinato dagli art. 58 e seguenti del D.Lgs. n. 507/1993 ed è dovuto per l’occupazione o detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso abitativo, per le quali l’Ente locale provvede al servizio di raccolta dei rifiuti. Inoltre, all’art. 70 è previsto il termine a pena di decadenza del 31 dicembre del terzo anno di presentazione della denuncia di cui all’art. 70, comma 1, sempre del D.Lgs. n. 507/1993. Tuttavia, per il termine prescrizionale del diritto certo del Comune a riscuotere tale tributo, oramai la Giurisprudenza è  concorde nella prescrizione quinquennale del credito TARSU, tra le ultime pronunce dei Giudici tributari: CTP Napoli n. 230 del 12 gennaio 2018; CTP Napoli n. 919 del 31 gennaio 2018.

CONTRAVVENZIONE AL CODICE DELLE STRADA

In riferimento alle contravvenzioni al codice della strada il termine di prescrizione è di 5 anni ex art. 28 della legge 689/81 (Trib. Catania n. 3951 del 13.07.2016) .

I tempi di tale prescrizione vanno dalla data della violazione a quella della successiva iscrizione a ruolo ed emissione della cartella di pagamento.

Vale a dire che se la cartella di pagamento viene ricevuta dal contribuente dopo i 5 anni dalla commessa violazione la stessa è illegittima per decorrenza dei termini di prescrizioni.

CANONE ABBONAMENTO ALLA TELEVISIONE

Il canone di abbonamento RAI è soggetto alla prescrizione decennale ordinaria prevista dall’art. 2946 c.c..

Ciò è confermato anche da giurisprudenza: CTR di Torino n. 04/30/12; CTP di Torino n. 136/17/10; CTP di Torino n. 55/19/10; CTP di Torino n. 28/15/13; CTP di Torino n. 36/06/13; CTP di Torino n. 133/06/13.

Infine, si precisa che con D.Lgs. n. 193/01 è stato abolito il termine decadenziale entro il quale l’Ufficio deve notificare la cartella di pagamento che, pertanto, deve essere notificata solamente entro il termine decennale di prescrizione: CTP di Torino n. 156/10/07.

TASSA AUTOMOBILISTICA

Ai sensi dell’art. 5, comma 51, del Decreto legge n. 653, del 30 dicembre 1982 (convertito con Legge n. 53/1983) “L’azione dell’Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell’iscrizione di  veicoli  o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive  con il decorso del  terzo  anno  successivo  a  quello  in  cui  doveva  essere effettuato il pagamento(Si veda anche Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa, Sez. 5, n. 3155 del 28 settembre 2015; si veda CTP Bari n. 3647/04/2015 si veda anche CTR Catanzaro n. 3 del 4 gennaio 2016 che rigetta l’appello del contribuente, ma conferma la prescrizione triennale si veda anche CTP Napoli n. 1580 del 29 settembre 2016).

TUTTAVIA, per la richiesta di pagamento successiva all’invio dell’avviso di accertamento dell’Ente pubblico, la Cassazione n. 701 del 15 gennaio 2014 (richiamando la Cass. n. 5791/2008) ha esplicitamente  riconosciuto applicabile al bollo auto il termine prescrizionale di 10 anni ex art. 2946 c.c., se la Regione ha, appunto, correttamente notificato l’avviso di accertamento della tassa entro il, sopra riportato, termine dei 3 anni. IN CONTRASTO con tale pronuncia la recente Cass. n. 20425 del 25 agosto 2017 ha esteso la statuizione della Cassazione Sezioni Unite n. 23397/2015 (che aveva escluso la conversione del termine prescrizionale quinquennale con quello decennale in caso di non impugnazione delle cartelle di pagamento relative a contributi previdenziali) anche alla tassa automobilistica. Quindi, anche per il Bollo auto vale il principio che, pur non essendo stato impugnato l’avviso di accertamento, il termine prescrizionale è sempre di tre anni. Con recente sentenza la Cassazione ha confermato che la non impugnazione della cartella, con oggetto bollo auto, non ha l’effetto di convertire la prescrizione triennale in quella decennale (Cass. 20425-2017).

DIRITTI CAMERALI

Ai sensi dell’art. 18, comma 1, let. a), Legge n. 580/1993, il pagamento all’iscrizione alla Camera di Commercio è annuale:” a) il diritto annuale come determinato ai sensi dei commi 4, 5 e 6”.

Pertanto,  a tale diritto si applica la prescrizione breve, ex art. 2948 c.c.: cinque anni.

CONTRIBUTI INPS

Esiste un diritto dell’INPS ad avere i contributi dai lavoratori e/o dai datori di lavoro. L’INPS stessa può pretendere il versamento di tali contributi previdenziali anche se al lavoratore non viene corrisposta la retribuzione.

Tuttavia tale diritto dell’Ente previdenziale è soggetto ad un termine di prescrizione ai sensi dell’art. 3, commi 9 e 10, della Legge n. 335/1995:

 

Inoltre, il regime della prescrizione in materia previdenziale, diversamente dalla materia civile, una volta maturata la prescrizione, la stessa non è più riniciabile da parte del contribuente: “il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti – siccome stabilito (dall’articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), anche per le contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della stesa legge” (Cass. Lavoro 24.03.2005 n. 6340; Cass. Lav. 7/11/2007 n. 23164; Cass. Lav. 15/10/2014 n. 21830; Cass. Lav. 20/02/2015 n. 3489). Si veda anche la sentenza n. 697 del 11 maggio 2016 del Tribunale di  Cagliari, in funzione del Giudice del Lavoro, che ha affermato il termine prescrizionale dei contributi in 5 anni e la non applicabilità dell’art. 2953 c.c..

DECADENZA

Diversi sono i termini decadenziali relativi ai CONTRIBUTI ed ai TRIBUTI:

CONTRIBUTI

L’art. 25, comma 1, D.Lgs. n. 46/99 prevede che i contributi dovuti all’INPS vengano iscritti in ruoli (“titolo di pagamento” che poi genera la cartella di pagamento) resi esecutivi entro termini decadenziali:

TRIBUTI

L’art. 25 del D.p.r. n. 602/1973 prevede diversi termini decadenziali per la NOTIFICA della CARTELLA di PAGAMENTO:

Entro il 31 dicembre:

L’art. 43 del D.p.r. n. 600/1973 prevede ulteriori diversi termini per la NOTIFICA dell’AVVISO di ACCERTAMENTO

Entro il 31 dicembre

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