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INPS se non risponde entro 220 giorni alla richiesta del debitore i debiti sono annullati

La Corte d’appello di Lecce, con la sentenza n. 1539 del 8 febbraio 2019, ha confermato la cancellazione ex legge dei debiti iscritti a ruolo se il Riscossore o l’INPS non rispondo alla richiesta di annullamento del contribuente. Se tale risposta non arriva al debitore entro il termine di 220 giorni vi sarà l’annullamento di diritto del credito contributivo (iscritto a ruolo) oggetto dell’istanza (vedi anche la News del 27 gennaio 2018, 22 marzo 2017 del 23 marzo 2017, del 9 novembre 2015 e del 22 settembre 2015)

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La Legge di Stabilità del 2013

Tale annullamento ex lege dei debito a ruolo è stato previsto dall’art. 1, comma 538 e ss., della legge n. 228/2012 (Legge di stabilità del 2013).

Precisamente tale norma prevede:

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Quindi, sintetizzando tale norma prevede:

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La fattispecie oggetto della sentenza

Un contribuente presentava opposizione al Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, verso un’intimazione di pagamento con oggetto contributi INPS. Tra i vari motivi formulava anche l’annullamento ex art. 1, commi 537 e ss, Legge n. 228/2012, per il decorso del termine di 220 giorni.

Il Tribunale respingeva l’opposizione perché considerava che il meccanismo dell’art. 1, commi 537 e ss, Legge n. 228/2012 non era idoneo ad attivare tale annullamento ex lege. L’istanza inviata dal contribuente è relativa solo ad irregolarità formali degli atti. Tale istanza invece non era sufficiente per documentare che gli atti emessi dall’ente creditore (INPS) e del Riscossore fossero stati interessati da una delle ipotesi di annullamento previste, appunto, da tale Legge di Stabilità 2013.

Avverso tale sentenza ricorreva in Appello il contribuente.

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La decisione della Corte d’Appello

La Corte d’Appello di Lecce riformava la sentenza del Tribunale proprio sul motivo relativo alla dichiarazione del Modello della legge di Stabilità del 2013.

La Corte territoriale ha precisato:

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Le novità che hanno cambiato tale annullamento automatico della Legge di Stabilità del 2013

Si precisa, però, tale norma è stata modificata nel tempo, specialmente dal D.Lgs. n. 159/2015, e le principali modifiche sono:

  1. cambia da 90 a 60 giorni il termine entro il quale il contribuente, raggiunto dalla notifica di un atto del Riscossore, deve presentare tale dichiarazione del Modello della legge di Stabilità del 2013.

  2. Dall’elenco delle possibili motivazioni prestampate nel apposito modello è stata tolta la scelta della lettera f), vale a dire che è venuta meno la possibilità offerta al contribuente di indicare cause residuali di annullamento del credito (“qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito stesso”)

  3. la sospensione del termine di 220 giorni a decorrere dal pignoramento ex art. 53 comma 1 del D.P.R. n. 602/1973, entro il quale esperire il primo incanto. In buona sostanza per il computo del termine di 220 giorni non si contano i giorni che decorrono dalla notifica dell’atto di pignoramento e la richiesta di vendita dei beni pignorati.

  4. La soppressione del termine dilatorio di 60 giorni dalla dichiarazione, entro il quale l’ente creditore era tenuto a fornire al debitore il riscontro.

  5. L’inammissibilità della reiterazione dell’istanza e la sua irrilevanza ai fini della sospensione dell’attività riscossiva (precedentemente la dichiarazione del Modello della legge di Stabilità del 2013 poteva essere reiterata più volte anche verso lo stesso atto).

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