L’Agenzia delle Entrate non risponde entro 220 giorni il debito va annullato

La CTP di Milano con la recente sentenza n. 114 del 9 gennaio 2017 ha affermato che “Rilevato questo Giudice che le società ricorrenti avevano presentato in data 16 dicembre 2015 e in data 21 dicembre 2015 due distinte istanze di sospensione di annullamento di ogni procedura esecutiva a’ sensi dell’art. 1, commi da 537 a 543 della legge 228/2012. La norma sopra citata espressamente prevede che trascorso inutilmente il termine di 220 giorni dalla data di presentazione della richiesta di sospensione, senza che l’ente creditore, verificata la regolarità della documentazione fornita dal contribuente, abbia comunicato l’esito positivo o negativo delle verifiche sia al contribuente sia ad Equitalia, la pretesa tributaria viene meno” (CTP Milano n. 114/2017; si vedano anche CTP Milano n. 5667/2015 e CTP Lecce n. 1955/2015,)
Precisamente, il Legislatore con l’art. 1, comma 537-546, della Legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità per il 2013), ha previsto espressamente:
- la sospensione immediata dell’attività di riscossione in caso di semplice presentazione di apposita dichiarazione del contribuente, dell’art. 1, comma 537-546 della Legge di Stabilità del 2013;
- l’estinzione del credito del Fisco in caso di inerzia dell’Ente creditore a comunicare, nei 220 giorni, al contribuente l’infondatezza, oppure la fondatezza, delle ragioni invocate nella dichiarazione dell’art. 1, comma 537-546 della Legge di Stabilità del 2013.
Tale norma prevede all’art. 1, comma 540: “In caso di mancato invio, da parte dell’ente creditore, della comunicazione prevista dal comma 539 e di mancata trasmissione dei conseguenti flussi informativi al concessionario della riscossione, trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite di cui al comma 537 sono annullate di diritto”.
Inoltre, lo stesso Agente della riscossione con propria circolare di gruppo ha affermato: “Nel caso in cui l’ente creditore ometta l’invio delle predette comunicazioni e dei conseguenti flussi informativi, il comma 540 prevede, trascorso inutilmente il termine di 220 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore al concessionario della riscossione, l’annullamento di diritto delle partite di cui al comma 537, con l’automatico discarico dei relativi ruoli e l’eliminazione dei corrispondenti importi dalle scritture patrimoniali dell’ente creditore. (…) Ciò posto, con cadenza mensile dovrà essere monitorato l’esito delle dichiarazioni trasmesse all’ente creditore, al fine di sollecitarne in tempo utile, in presenza di relativa inerzia, gli adempimenti di competenza ed evitare, nel superiore interesse della riscossione, che decorsi duecentoventi giorni dalla presentazione della dichiarazione, le partite interessate siano annullate di diritto” (Direttiva di gruppo n. 2 dell’11 gennaio 2013)
Anche l’INPS ha precisato: ”Si sottolinea la necessità del rigoroso rispetto dei termini che il legislatore ha stabilito per la conclusione delle attività dell’Ente creditore. (…) la tempestività nella gestione delle istanze esclude il rischio, di fronte all’infondatezza della richiesta, del prodursi di possibili pregiudizi al recupero del credito” (Messaggio Inps Direzione Centrale n. 1636 del 28 gennaio 2013).
Quindi, se trascorso tale periodo di 220 senza che l’Ente impositore risponda alla richiesta di annullamento del contribuente, ex lege vi è l’annullamento di diritto, l’automatico discarico dei relativi ruoli, quindi l’eliminazione degli importi a ruolo dell’ente creditore.