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Notifica atto tramite la posta, non serve l’invio del CAD

La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 2339 del 2 febbraio 2021, ha chiarito che, in caso di notifica dell’atto tramite il servizio postale, non è necessario l’invio della Comunicazione dell’Avvenuto Deposito (CAD) della spedizione non ritirata. Si applicala la disciplina propria delle raccomandate.

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La fattispecie oggetto della sentenza

Una contribuente impugnava avanti alla CTP una cartella di pagamento, atto successivo ad un avviso di accertamento per tributi locali.

A tale avviso di accertamento veniva notificato tramite il servizio postale e la contribuente ne contestava la corretta notifica per mancato invio della Comunicazione della Posta relativa al deposito dell’atto di cui si è tentata la notifica (CAD).

La CTP dava ragione alla contribuente, ma la CTR ribaltava la decisione e dava atto che l’avviso di accertamento (prodromico alla cartella impugnata) era stato correttamente notificato secondo le disposizioni previste per l’invio delle raccomandate.

La contribuente ricorreva alla Suprema Corte.

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La decisione della Cassazione

La Suprema Corte ben inquadrava che in caso di notifica tramite il servizio postale (la cosiddetta notifica diretta) non si applica la disciplina della Legge n. 890/1982, ma quella speciale e più semplice del servizio postale ordinario (D.M. del 9/04/2001). Il supremo Consesso, quindi, rigettava le ragioni della contribuente.

Precisamente:

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